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Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Bruxelles, 28 maggio 2001

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
Le frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti spesso avvengono su scala internazionale.
L'attività svolta in tale campo da varie organizzazioni internazionali (tra cui, il Consiglio d'Europa, il G8, l'OCSE, l'Interpol e l'ONU) è importante ma ha bisogno di essere integrata da interventi dell'Unione europea.
Il Consiglio ritiene che la gravità e lo sviluppo di determinate forme di frode relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti esigano soluzioni globali. La raccomandazione n. 18 del piano d'azione contro la criminalità organizzata, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, nonché il punto 46 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998, richiedono un intervento in tale campo.
Dato che gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire che in tutti gli Stati membri le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, vista la dimensione di tali fattispecie, e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
La presente decisione quadro dovrebbe contribuire alla lotta contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, assieme ad altri strumenti già adottati dal Consiglio, quali l'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una rete giudiziaria europea, l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, l'azione comune 98/699/GAI sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e la decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento.
Il 1° luglio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione dal titolo "Un quadro d'azione per la lotta alla frode ed alla falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti", nella quale si caldeggia una politica dell'Unione in grado di agire a livello sia preventivo che repressivo.
La comunicazione comporta un progetto di azione comune che è uno degli elementi di questa impostazione globale e costituis.....

 

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