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Mar, 26 Set 2023
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Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Bruxelles, 28 novembre 2002

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica francese,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
In tale contesto, occorre adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tanto correlata all'attraversamento illegale della frontiera in senso stretto, quanto perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.
In tale prospettiva, è essenziale pervenire ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa dell'illecito e delle relative circostanze esimenti oggetto della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e, dall'altro, le regole minime per le sanzioni previste, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale, oggetto della presente decisione quadro.
È altresì fondamentale non limitare le azioni possibili alle sole persone fisiche e prevedere misure relative alla responsabilità delle persone giuridiche.
La presente decisione quadro integra altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
Il Regno Unito partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea allegato al.....

 

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