Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale. Bruxelles, 27 gennaio 2003
(*)
annullata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee
con sentenza in data 13 settembre 2005
Il
Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo
29, l’articolo 31, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo
2, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno di Danimarca,
visti i pareri del Parlamento europeo,
considerando quanto segue
L’Unione è preoccupata per l’aumento dei reati
contro l’ambiente e per le loro conseguenze, che sempre
più frequentemente si estendono al di là delle frontiere
degli Stati ove tali reati vengono commessi.
Questi reati rappresentano una minaccia per l’ambiente e,
di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta severa.
I reati contro l’ambiente costituiscono un problema cui
sono confrontati tutti gli Stati membri, che dovrebbero pertanto
agire di concerto per proteggere l’ambiente in base al diritto
penale.
Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione
dell’ambiente attraverso il diritto penale, basata sull’articolo
175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità
europea.
Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente
decisione quadro varie norme sostanziali contenute nella proposta
di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che
gli Stati membri devono qualificare come reati in virtù
del proprio diritto interno.
Il 9 aprile 2002 il Parlamento europeo ha espresso il parere sulla
direttiva proposta. Nell’ottobre 2002 la Commissione ha
presentato una proposta modificata di direttiva a norma dell’articolo
250, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità
europea. Il Consiglio non ha considerato opportuno modificare
su tale base la presente decisione quadro.
Il Consiglio ha esaminato la proposta ma è giunto alla
conclusione che la maggioranza necessaria per l’adozione
in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta
maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze
attribuite alla Comunità dal trattato che istituisce la
Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti
possano essere raggiunti mediante l’adozione di una decisione
quadro in base al titolo VI del trattato sull’Unione europea.
Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione quadro,
basata sull’articolo 34 del trattato sull’Unione europea,
costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri
l’obbligo di prevedere sanzioni penali. La proposta modificata
presentata dalla Commissione non era di natura tale da consentire
al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo.
I reati contro l’ambien.....
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