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Mar, 26 Set 2023
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Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale. Bruxelles, 27 gennaio 2003

(*) annullata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza in data 13 settembre 2005

 

Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno di Danimarca,
visti i pareri del Parlamento europeo,
considerando quanto segue
L’Unione è preoccupata per l’aumento dei reati contro l’ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi.
Questi reati rappresentano una minaccia per l’ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta severa.
I reati contro l’ambiente costituiscono un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri, che dovrebbero pertanto agire di concerto per proteggere l’ambiente in base al diritto penale.
Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, basata sull’articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente decisione quadro varie norme sostanziali contenute nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati membri devono qualificare come reati in virtù del proprio diritto interno.
Il 9 aprile 2002 il Parlamento europeo ha espresso il parere sulla direttiva proposta. Nell’ottobre 2002 la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva a norma dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio non ha considerato opportuno modificare su tale base la presente decisione quadro.
Il Consiglio ha esaminato la proposta ma è giunto alla conclusione che la maggioranza necessaria per l’adozione in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze attribuite alla Comunità dal trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti possano essere raggiunti mediante l’adozione di una decisione quadro in base al titolo VI del trattato sull’Unione europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione quadro, basata sull’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali. La proposta modificata presentata dalla Commissione non era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo.
I reati contro l’ambien.....

 

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