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Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Bruxelles, 22 luglio 2003

Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno di Danimarca,
visti i pareri del Parlamento europeo,
considerando quanto segue
Insieme alla globalizzazione si è assistito negli ultimi anni ad un aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. Di conseguenza, i casi di corruzione nel settore privato all’interno di uno Stato membro non sono più soltanto un problema nazionale, ma anche un problema transnazionale, affrontato in maniera più efficace mediante un’azione comune a livello dell’Unione europea.
Il 27 settembre 1996 il Consiglio ha adottato un atto che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Il protocollo, entrato in vigore il 17 ottobre 2002, contiene definizioni di sanzioni armonizzate per i reati di corruzione.
Il 26 maggio 1997 il Consiglio ha approvato una convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea.
Il 2dicembre 1998 il Consiglio ha inoltre adottato l’azione comune 98/742/GAI sulla corruzione nel settore privato. Nel contesto dell’adozione di tale azione comune il Consiglio ha pubblicato una dichiarazione in cui si conveniva che l’azione comune rappresentava un primo passo a livello dell’Unione europea nella lotta contro questo tipo di corruzione e che alla luce dei risultati della valutazione prevista ai sensi dell’articolo 8, punto 2, dell’azione comune, ulteriori misure sarebbero state adottate in una fase successiva. Non è ancora disponibile una relazione sul recepimento dell’azione comune nelle rispettive legislazioni nazionali da parte dei singoli Stati membri.
Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nella quale la corruzione è inclusa nell’elenco dei reati che rienrano nell’ambito d’applicazione del mandato d’arresto europeo, in relazione ai quali non è richiesta una verifica preliminare della doppia incriminazione.
Ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un obiettivo da perseguire prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, inclusa la corruzione.
Conformemente al punto 48 delle conclu.....

 

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