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Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
1. Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.
2. La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.
3. Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.
4. Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.
5. Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI"), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.
6. L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.
7. Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base. L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di "reato grave" a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
8. Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.
9. Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di "titolare effettivo". Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.
10. Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l'identità del titolare effettivo. Per soddisfare questo requisito, spetterebbe a questi enti e persone decidere se far ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente che la portata di tali obblighi di adeguata verifica della clientela si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.

 

11. I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio di un tipo di transazione meno rischiosa.
12. Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il soggetto che conferisce beni ad un'entità giuridica o ad un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare effettivo.
13. I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta dei mercati all'ingrosso dei servizi finanziari sottoposti a una supervisione globale. L'obbligo di identificare il titolare effettivo non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel caso particolare.
14. La presente direttiva si dovrebbe applicare anche alle attività degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva esercitate su Internet.
15. Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.
16. I soggetti che già ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, rientrano già nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere compresi nella categoria degli intermediari assicurativi.
17. Il fatto che un soggetto eserciti la funzione di dirigente o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a far diventare tale soggetto prestatore di servizi relativi a società e trust. Pertanto la definizione abbraccia soltanto coloro che esercitano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.
18. Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alla presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo in particolare sulle persone fisiche e giuridiche, che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere di adottare disposizioni più rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.
19. La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.
20. Quando i liberi professionisti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la presente direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
21. I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal trattato sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.
22. Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
23. È opportuno che la deroga riguardante l'identificazione dei titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali lasci impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri liberi professionisti legali in conformità della presente direttiva. Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti.
24. Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.
25. Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.
26. Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare un rapporto d'affari non dovrebbe implicare di ottenere l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.
27. Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato il cliente. I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
28. In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone soggetti alla presente direttiva può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. La responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva dovrebbe incombere all'ente o alla persona che rientra nel suo ambito di applicazione.
29. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità di informazione finanziaria (UIF) che funge da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle UIF, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.
30. In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non dovrebbe pre.....

 

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