Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il
Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e
l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
1. Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose
possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore
finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote
le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare
il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere
risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema
finanziario.
2. La solidità, l'integrità e la stabilità
degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel
sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente
compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici
per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose
o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di
finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri
adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato
interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico
comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è
necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.
3. Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario,
i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il
terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà
dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi
finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per
esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.
4. Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio
di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del
Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni,
ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei
proventi di attività criminose e ad imporre al settore
finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di
altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare
le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di
formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di
segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.
5. Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e
il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale.
Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario,
senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero
effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in
materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le
altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare,
la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni
del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato
"GAFI"), che è il principale organismo internazionale
per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del
terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente
riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente
direttiva a tali nuovi standard internazionali.
6. L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente
ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere
la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per
ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità
e l'integrità del sistema finanziario.
7. Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta
ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più
recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più
ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base. L'ampliamento
della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni
sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto
è opportuno allineare la definizione di "reato grave"
a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio,
del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione,
il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato.
8. Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire
fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di
finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità,
il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità
di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure
preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto
la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la
raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del
terrorismo.
9. Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la
direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni
quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza
determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre
disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione
e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale
titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali.
Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa
di "titolare effettivo". Nei casi in cui i singoli beneficiari
di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto
giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia
pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo,
sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese
quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione
non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di
tale categoria di persone.
10. Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero,
in conformità con la presente direttiva, identificare e
verificare l'identità del titolare effettivo. Per soddisfare
questo requisito, spetterebbe a questi enti e persone decidere
se far ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni
sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti
ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente
che la portata di tali obblighi di adeguata verifica della clientela
si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività
criminose e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo
di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.
11.
I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito
serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del
prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato
aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla
presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere
a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio
di un tipo di transazione meno rischiosa.
12. Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso
dei beni, il soggetto che conferisce beni ad un'entità
giuridica o ad un istituto giuridico dovrebbe essere identificato
come titolare effettivo.
13. I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti
commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta
dei mercati all'ingrosso dei servizi finanziari sottoposti a una
supervisione globale. L'obbligo di identificare il titolare effettivo
non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel
caso particolare.
14. La presente direttiva si dovrebbe applicare anche alle attività
degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva esercitate
su Internet.
15. Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario
ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano
il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare
l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti
canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo,
gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi
del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società
e trust.
16. I soggetti che già ricadono sotto la responsabilità
legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, rientrano
già nell'ambito di applicazione della presente direttiva
non dovrebbero essere compresi nella categoria degli intermediari
assicurativi.
17. Il fatto che un soggetto eserciti la funzione di dirigente
o di amministratore di una società non è di per
sé sufficiente a far diventare tale soggetto prestatore
di servizi relativi a società e trust. Pertanto la definizione
abbraccia soltanto coloro che esercitano la funzione di dirigente
o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.
18. Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si
è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad
essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti
in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche
o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva
quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti
di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte
e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione
della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati
pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15000
EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alla
presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso
di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività
di controllo in particolare sulle persone fisiche e giuridiche,
che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio
della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni
differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere
di adottare disposizioni più rigorose per fronteggiare
adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti
di importo elevato.
19. La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai e altri liberi
professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario
antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare
variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali,
quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni
della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura
finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per
le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi
di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento
del terrorismo.
20. Quando i liberi professionisti che forniscono consulenza legale,
purché siano legalmente riconosciuti e controllati come
ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un
cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario,
non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività
la presente direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare
le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento
giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di
un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza
legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno
che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a
scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato
sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
21. I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati
allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto
alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e dal trattato sull'Unione
europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e
consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere
o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari
o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni
che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero
essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente
direttiva.
22. Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo
un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre
nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati
casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela.
23. È opportuno che la deroga riguardante l'identificazione
dei titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o
altri liberi professionisti legali lasci impregiudicati gli obblighi
che incombono a detti notai o altri liberi professionisti legali
in conformità della presente direttiva. Tali obblighi comprendono
la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti
legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi
da essi gestiti.
24. Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere
che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è
indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico
di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure
d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti
particolarmente rigorose.
25. Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con
persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche
importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno
diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario
a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti
sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano
inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che
si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della
clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a
livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della
clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti
in un altro Stato membro o in un paese terzo.
26. Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare
un rapporto d'affari non dovrebbe implicare di ottenere l'autorizzazione
del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente
superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.
27. Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione
dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle
transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati
clienti la cui identificazione sia già stata realizzata
altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente
o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi,
la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica
della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato
il cliente. I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità
in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva,
compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare
i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto
che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
28. In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di
lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente
direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano
nell'ambito di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto
a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone
soggetti alla presente direttiva può derivare unicamente
dal contratto, e non dalla presente direttiva. La responsabilità
relativa all'ottemperanza della presente direttiva dovrebbe incombere
all'ente o alla persona che rientra nel suo ambito di applicazione.
29. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità
di informazione finanziaria (UIF) che funge da centro nazionale
per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti
le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che
riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri
a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione
è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità
delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente
e non filtrate alle UIF, consentendo loro di svolgere correttamente
la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale
con altre UIF.
30. In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette,
gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possono
eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità
competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile
o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione
sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo,
tuttavia, non dovrebbe pre.....
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