Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Ven, 29 Set 2023
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


Sentenza - Corte di Giustizia delle Comunità europee (annullamento della decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale)

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso per l'annullamento ai sensi dell'art. 35 UE della decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell'Unione europea relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale proposto dalla Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Nelle premesse al giudizio, sono così sintetizzati gli argomenti delle parti:

 

"18. (…) la Commissione contesta la scelta, da parte del Consiglio, dell'art. 34 UE, in combinato disposto con gli artt. 29 UE e 31, lett. e) UE, come fondamento normativo della decisione quadro ed afferma che la finalità e il contenuto di tale decisione rientrino nelle competenze comunitarie in materia ambientale quali enunciate agli artt. 3 n. 1 lett. l) CE e 174 CE e 176 CE.
19. Senza con ciò rivendicare al legislatore comunitario una competenza generale in materia penale, la Commissione ritiene che quest'ultimo sia competente, in forza dell'art. 175 CE, ad imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali in caso d'infrazione alla normativa comunitaria in materia di protezione ambientale, allorché reputa che ciò configuri un mezzo necessario per garantire l'efficacia di tale normativa. L'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, in particolare degli elementi che costituiscono reati contro l'ambiente, penalmente perseguibili, sarebbe concepita come uno strumento al servizio della politica comunitaria di cui trattasi.
20. La Commissione riconosce che non vi sono precedenti in materia. Essa si appella tuttavia, a sostegno della propria tesi, alla giurisprudenza della Corte relativa al dovere di lealtà nonché ai principi di effettività e di equivalenza (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam Bulb, Racc. pag. 137, punto 33, e 8 luglio 1999, causa C186/98, Nunes e de Matos, Racc. pag. I4883, punti 12 e 14, nonché ordinanza 13 luglio 1990, causa C2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I3365, punto 17).
21. Peraltro, svariati regolamenti adottati nel settore della politica della pesca o dei trasporti obbligherebbero gli Stati membri ad agire in sede penale o stabilirebbero limiti ai tipi di sanzione che questi ultimi possono comminare. La Commissione menziona, in particolare, due atti comunitari che prevedrebbero l'obbligo per gli Stati membri di comminare sanzioni di natura necessariamente penale, ancorché tale qualificazione non sia stata espressamente utilizzata [v. art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 pag. 77), e art. 13 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 pag. 17)].
22. La Commissione afferma inoltre che la decisione quadro deve, in ogni caso, essere annullata parzialmente in quanto i suoi artt. 5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la libertà di comminare anche sanzioni non penali, o, ancora, di scegliere tra sanzioni penali e altre sanzioni, il che rientrerebbe innegabilmente nella competenza comunitaria.
23. La Commissione non sostiene tuttavia che l'insieme della decisione quadro avrebbe dovuto essere oggetto di una direttiva. In particolare, essa non contesta che il titolo VI del Trattato sull'Unione europea costituisca il fondamento normativo adeguato per le disposizioni di tale decisione atti.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze