Sentenza - Corte di Giustizia delle Comunità europee (annullamento della decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale)
La
Corte di Giustizia delle Comunità europee è chiamata
a pronunciarsi in merito al ricorso per l'annullamento ai
sensi dell'art. 35 UE della decisione quadro 2003/80/GAI
del Consiglio dell'Unione europea relativa alla protezione
dell'ambiente attraverso il diritto penale proposto dalla
Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento
europeo, contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da
Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica
ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Regno
dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia,
Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Nelle premesse al giudizio, sono così sintetizzati gli
argomenti delle parti:
"18.
(…) la Commissione contesta la scelta, da parte del Consiglio,
dell'art. 34 UE, in combinato disposto con gli artt. 29 UE e 31,
lett. e) UE, come fondamento normativo della decisione quadro
ed afferma che la finalità e il contenuto di tale decisione
rientrino nelle competenze comunitarie in materia ambientale quali
enunciate agli artt. 3 n. 1 lett. l) CE e 174 CE e 176 CE.
19. Senza con ciò rivendicare al legislatore comunitario
una competenza generale in materia penale, la Commissione ritiene
che quest'ultimo sia competente, in forza dell'art. 175 CE, ad
imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali
in caso d'infrazione alla normativa comunitaria in materia di
protezione ambientale, allorché reputa che ciò configuri
un mezzo necessario per garantire l'efficacia di tale normativa.
L'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, in particolare
degli elementi che costituiscono reati contro l'ambiente, penalmente
perseguibili, sarebbe concepita come uno strumento al servizio
della politica comunitaria di cui trattasi.
20. La Commissione riconosce che non vi sono precedenti in materia.
Essa si appella tuttavia, a sostegno della propria tesi, alla
giurisprudenza della Corte relativa al dovere di lealtà
nonché ai principi di effettività e di equivalenza
(v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam
Bulb, Racc. pag. 137, punto 33, e 8 luglio 1999, causa C186/98,
Nunes e de Matos, Racc. pag. I4883, punti 12 e 14, nonché
ordinanza 13 luglio 1990, causa C2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc.
pag. I3365, punto 17).
21. Peraltro, svariati regolamenti adottati nel settore della
politica della pesca o dei trasporti obbligherebbero gli Stati
membri ad agire in sede penale o stabilirebbero limiti ai tipi
di sanzione che questi ultimi possono comminare. La Commissione
menziona, in particolare, due atti comunitari che prevedrebbero
l'obbligo per gli Stati membri di comminare sanzioni di natura
necessariamente penale, ancorché tale qualificazione non
sia stata espressamente utilizzata [v. art. 14 della direttiva
del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività illecite (GU L 166 pag. 77), e art. 13 della
direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del
soggiorno illegali (GU L 328 pag. 17)].
22. La Commissione afferma inoltre che la decisione quadro deve,
in ogni caso, essere annullata parzialmente in quanto i suoi artt.
5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la libertà di
comminare anche sanzioni non penali, o, ancora, di scegliere tra
sanzioni penali e altre sanzioni, il che rientrerebbe innegabilmente
nella competenza comunitaria.
23. La Commissione non sostiene tuttavia che l'insieme della decisione
quadro avrebbe dovuto essere oggetto di una direttiva. In particolare,
essa non contesta che il titolo VI del Trattato sull'Unione europea
costituisca il fondamento normativo adeguato per le disposizioni
di tale decisione atti.....
Il seguito è riservato agli Abbonati
Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze