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LE NOTIZIE


Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie


Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.
3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, stabilendo come priorità l'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura n. 18).
4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.
5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che sia consentito rifiutare di dare esecuzione ad una decisione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
6) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,
ha adottato la presente decisione quadro:


Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro:
a) per "decisione" si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:
i) un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;
ii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
iii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
iv) un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);
b) per "sanzione pecuniaria" si intende l'obbligo di pagare:
i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;
ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale;
iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.
La sanzione pecuniaria non include:
- gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato,
- le decisioni di natura civilistica scaturite da un'azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
c) per "Stato della decisione" si intende lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione quadro;
d) per "Stato di esecuzione" si intende lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione a fini di esecuzione.


Articolo 2
Determinazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema int.....

 

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