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Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato


Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

1) La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l'altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri.
2) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 si sollecitava un potenziamento dell'azione di lotta dell'Unione europea alla criminalità organizzata internazionale conformemente a un piano d'azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
3) Dal punto 50, lettera b), del piano d'azione di Vienna risulta che entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto di diritti di terzi in buona fede.
4) Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Inoltre, al punto 55 il Consiglio europeo auspica un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio, in materia di rintracciamento, congelamento e confisca dei capitali).
5) La raccomandazione n. 19 del piano d'azione del 2000 "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio", approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000, indica che occorrerebbe esaminare l'eventuale necessità di uno strumento che, tenendo conto delle migliori prassi in uso negli Stati membri e nella debita osservanza dei principi fondamentali del diritto, introduca la possibilità di mitigare, nell'ambito del diritto penale, civile o fiscale, a se.....

 

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