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Sab, 7 Set 2024
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LE NOTIZIE


Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio


Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. 2) Tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.
3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio.
4) La cooperazione tra Stati membri, basata sul principio del riconoscimento reciproco e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie, presuppone la sicurezza che le decisioni da riconoscere e attuare saranno sempre adottate in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità.
5) I diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede dovrebbero essere salvaguardati.
6) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di mettere sotto sequestro un bene che forma oggetto di un provvedimento di blocco o sequestro qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,
ha adottato la presente decisione quadro:

TITOLO I
CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1
Scopo

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Essa non ha come effetto quello di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato.


Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
b) "Stato di esecuzione": lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene o la prova;
c) "provvedimento di blocco o di sequestro": qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
d) "bene": ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che:
- sia il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto, oppure
- costituisca lo strumento o l'oggetto di tali reati;
e) "prova": gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui all'articolo 3.


 

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