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Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.



Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

1) La politica comunitaria sulla sicurezza marittima mira a garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente ed è fondata sulla convinzione che tutte le parti coinvolte nel trasporto di merci per mare hanno la responsabilità di garantire che le navi utilizzate nelle acque comunitarie siano conformi alle regole e alle norme applicabili.
2) Le norme pratiche di tutti gli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78; tuttavia tali norme sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie, senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa.
3) La convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed è dunque necessario armonizzarne l'attuazione a livello comunitario; in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze.
4) Le misure dissuasive costituiscono parte integrante della politica comunitaria sulla sicurezza marittima, in quanto garantiscono un nesso tra la responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel trasporto di merci inquinanti per mare e la possibilità che tali parti incorrano in sanzioni; per un'efficace protezione dell'ambiente occorrono pertanto sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.
5) È essenziale, a tal fine, un ravvicinamento, per mezzo degli strumenti giuridici appropriati, delle disposizioni legali vigenti, in particolare quelle concernenti la definizione precisa della violazione in questione, i casi di deroga e norme minime in materia di sanzioni, nonché quelle concernenti responsabilità e giurisdizione.
6) La presente direttiva è completata da dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni nonché da altre disposizioni enunciate nella decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare il quadro normativo penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
7) Né il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e all'indennizzo in caso di inquinamento da idrocarburi, né il regime riguardante l'inquinamento causato da altre sostanze pericolose o nocive hanno sufficienti effetti dissuasivi, tali da scoraggiare le parti coinvolte nel trasporto di carichi pericolosi in mare dall'adottare pratiche che non rispettino gli standard; gli effetti di dissuasione richiesti possono essere raggiunti solo con l'introduzione di sanzioni applicabili a chiunque causi o contribuisca a causare inquinamento marino; le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo al proprietario o al comandante della nave ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta.
8) Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione.
9) Le sanzioni per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi non sono correlate alla responsabilità civile delle parti interessate e non sono pertanto soggette alle norme riguardanti la limitazione o la configurazione della responsabilità civile, né limitano l'indennizzo efficace delle vittime degli incidenti di inquinamento.
10) Occorre un'ulteriore efficace cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'individuazione tempestiva degli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi e l'identificazione dei responsabili. Per tale ragione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha un ruolo chiave da svolgere cooperando con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva e assistendo la Commissione nell'esecuzione di qualsiasi compito ad essa assegnato per l'attuazione efficace della presente direttiva.
11) Onde prevenire e combattere nel modo migliore l'inquinamento marino, si dovrebbero creare sinergie tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge quali i corpi nazionali di guardia costiera. In tale contesto, la Commissione dovrebbe procedere a uno studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo incaricato di prevenire e far fronte all'inquinamento, precisandone i costi ed i benefici. Tale studio dovrebbe, se del caso, essere seguito da una proposta su un corpo di guardia costiera europeo.
12) Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi di uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno, gli Stati membri dovrebbero sottoporre la questione alle proprie autorità competenti per avviare un procedimento a norma dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
13) L'applicazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico è, insieme alla presente direttiva, uno strumento chiave nell'ambito della serie di misure destinate a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi.
14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
15) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'inserimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e l'istituzione di sanzioni — penali o amministrative — in caso di violazione di tali norme, per raggiungere un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel trasporto marittimo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
16) La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; si deve garantire un'audizione equa ed imparziale a qualsiasi persona sospettata di aver commesso una violazione. Le sanzioni devono essere proporzionate.


hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Finalità

1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate come indicato all'articolo 8, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.
2. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. «Convenzione Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, nella versione aggiornata.
2. «Sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione Marpol 73/78.
3. «Scarico»: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, quale figura all'articolo 2 della convenzione Marpol 73/78.
4. «Nave»: un'imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell'ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti.


Articolo 3

Campo di applica.....

 

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