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Mar, 26 Set 2023 |
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Decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: 1) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia così come le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (punto 48) sollecitano interventi legislativi contro la criminalità ambientale, in particolare l'introduzione di sanzioni comuni e di garanzie procedurali comparabili. 2) La lotta contro l'inquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per negligenza grave, costituisce una delle priorità dell'Unione. I punti da 32 a 34 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 e la dichiarazione del Consiglio GAI del 19 dicembre 2002, a seguito del naufragio della petroliera Prestige, in particolare, testimoniano la determinazione dell'Unione ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che si riproducano danni ambientali di tale gravità. 3) A tal fine, come già sottolineato dalla Commissione nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige, le legislazioni degli Stati membri dovrebbero essere ravvicinate. 4) La direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le infrazioni, e la presente decisione quadro, che integra la direttiva 2005/35/CE con norme particolareggiate in materia penale, mirano a conseguire detto ravvicinamento. 5) La presente decisione quadro, basata sull'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, costituisce lo strumento adeguato per imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali. 6) Data la natura specifica della condotta, si dovrebbero introdurre sanzioni applicabili in generale alle persone giuridiche. 7) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, firmata da tutti gli Stati membri e della quale la Comunità europea è parte, riveste un carattere particolarmente importante nel contesto della cooperazione. 8) Al fine di garantire la migliore cooperazione possibile tra gli Stati membri, dovrebbe essere assicurata una rapida comunicazione delle informazioni da uno Stato membro all'altro. Occorre a tal fine designare ed individuare dei punti di contatto. 9) Poiché gli scopi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo. 10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 11) La presente decisione quadro non contiene un obbligo esplicito per gli Stati membri che confinano con stretti usati per la navigazione internazionale e soggetti al regime del passaggio in transito, previsto nella parte III, sezione 2, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del .....
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