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LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MEDICO E DELL'AZIENDA SANITARIA - di Maria Antonella Pasculli, Ricercatore di diritto penale e docente affidatario di diritto penale del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

1. Premessa - 2. Un excursus accademico-dinamico sul concetto di colpa grave ante Decreto Balduzzi. - 3. La disciplina legislativa dell'art. 3 per una profonda riscrittura della colpa grave. - 4. I contenuti delle linee guida e delle buone pratiche. Riflessi sul comparto sanitario ex d.lgs. n. 231/2001. - 5. Recente giurisprudenza di legittimità e profili di diritto intertemporali. - 6. Il versante della responsabilità civile.

1. Premessa.

L'area penalistica della responsabilità medica - uti singuli, uti socii - ha come oggetto principale i cosiddetti reati colposi di lesione e di omicidio, cui afferisce l'ascrizione soggettiva della concettualizzazione colposa professionale o specifica. Se all'interno della colpa comune si possono ipotizzare quelle situazioni - non tipizzate- in cui il soggetto agente è obbligato ad astenersi dal tenere una determinata condotta pericolosa nell'ambito di attività classificate come lecite, in quanto non vietate, l'ambito della colpa specifica riguarda tutte quelle attività intrinsecamente pericolose, che il soggetto agente compie in quanto utili da un punto di vista sociale, e come tali, consentite dal sistema costituito.
L'area del rischio consentito delinea il perimetro sostanziale della responsabilità medica in tutte le sue accezioni, individuando nel suo interno le attività pericolose ipso facto (ipso iure), ma giuridicamente autorizzate, poiché caratterizzate nel loro espletarsi da protocolli comportamentali, di natura cautelare, e, quindi, arginate all'interno del suddetto perimetro di - penale - liceità.
Il delicato equilibrio all'interno di questa area è di difficile inquadramento sistematico attesi i profili di responsabilità - e relativo accertamento - connessi e i valori giuridici costituzionalmente garantiti ex art. 32, collegati e confrontati al bilanciamento di costi e benefici legati allo svolgimento di una professione sanitaria anche in forma complessa. La sfera dell'attività professionale medica, pertanto, presenta questioni controverse già ab initio per la carenza di articolato normativo ad hoc, che consenta una puntualizzazione dettagliata dell'area di rischio consentita, e per la crescente evoluzione dell' opzione difensiva, che estende compulsivamente la zona operativa della libertà terapeutica colposa .

2. Un excursus accademico-dinamico sul concetto di colpa grave ante Decreto Balduzzi.

All'interno del paradigma unitario della colpa definito dalla dottrina maggioritaria, la giurisprudenza elabora un corposo orientamento interpretativo in ordine al concetto di colpa grave di natura civilistica da implementare nel nucleo penalistico della responsabilità medica per tipo colposo d'evento .
Si tratta di pronunce datate della Corte di legittimità , che impostano in nuce il paradigma della colpa medica nella macroscopica violazione delle regole elementari dell'ars, per cui è colpa grave "la mancanza di imperizia" nell'esercizio della professione sanitaria, senza nulla obiettare sulla mancanza di diligenza e prudenza.
Il fondamento logico è individuato nelle norme civilistiche dell'articolo 1176, comma 2°, per cui "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata" e, sopra tutte, dell'articolo 2236, secondo cui "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde se non in caso di dolo o colpa grave".
Il concetto di colpa grave non esiste nella dogmatica penalistica, né è ricavabile dall'articolo 43 c.p.: la nozione codicistica di "colpa con previsione" ex art. 61, n. 3, c.p., infatti, non risulta sovrapponibile tout court al concetto di "colpa grave", potendosi comunemente configurare una colpa gravissima anche senza previsione dell'evento o, come caso di scuola, una culpa levis con previsione dell'evento dannoso o pericoloso.
Lo schema della colpa grave è mutuato dal diritto civile, per cui in caso di errore penalmente rilevante a seguito di esercizio di professione medica, "non può configurarsi se non nel quadro della colpa grave, richiamata nell'art. 2236 c.c., ovvero errore inescusabile che trova origine nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità o di perizia tecnica che non deve mai difettare in chi eserciti tale professione" . La colpa grave si sostanzia a detta della Corte nella condotta del medico, che sia incompatibile con un minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi è abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie.
Il dato civilistico assunto come ratio dalla giurisprudenza ha sostanziato una posizione di particolare indulgenza nei confronti del medico. La disciplina che deriva dal combinato disposto degli art. 43 e 589 c.p. e 2236 c.c. incide necessariamente sulla colpa per imperizia grave, mentre non può avere nessuna incidenza sulla colpa per imprudenza e negligenza. In tema di colpa dell'esercente una professione sanitaria la valutazione del giudice deve essere particolarmente larga quando l'addebito consiste in imperizia la quale è rilevante ai fini penali solo quando si rilevi un comportamento incompatibile con il minimo di cultura ed esperienza che deve pretendersi dal medico.
La dottrina , contra, ha precisato come restringere i confini della responsabilità colposa nell'alveo della colpa grave, di cui all'imperizia, escludendo in toto la prudenza e la diligenza, collida stricto sensu con la valutazione approfondita della competenza medica, che non può limitarsi al rispetto delle più elementari regole cautelari, senza considerare la fondatezza e la rilevanza altamente scientifica della professione sanitaria.
Con la sentenza - interpretativa di rigetto - della Corte costituzionale, 28 novembre 1973, n. 166, la Consulta si pronunciò sulla legittimità costituzionale degli artt. 5.....

 

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