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Gio, 30 Mar 2023 |
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UNA ULTERIORE OSSERVAZIONE SUL DECRETO LEGGE 93/2013 - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
1. Come è noto, l'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 93 del 2013 modificava l'articolo 24-bis d.lgs. n. 231 del 2001, individuando ulteriori ipotesi criminose quali reati presupposto della responsabilità della società e degli enti collettivi. Fra i reati che venivano introdotti ex novo quale delitti presupposto rientravano la fattispecie di cui all'art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che sanziona la condotta di abusivo utilizzo di altrui carte di crediti e mezzi elettronici di pagamento. In particolare, la disposizione prevede che: "chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenien.....
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