LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE IMPRESE E DEI SOGGETTI GIURIDICI COLLETTIVI NELL'ORDINAMENTO SVIZZERO - di Elena Emma Piccatti
La responsabilità penale delle imprese e dei soggetti giuridici collettivi nell'ordinamento Svizzero.
Nel sistema penale svizzero imprese e soggetti giuridici collettivi possono incorrere in una pena in tre ordini di casi: ai sensi dell'art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA); ai sensi dell'art. 102 del codice penale (d'ora innanzi CPS); qualora una norma speciale lo preveda espressamente (ad es. art. 181 legge federale sull'imposta federale diretta del 14.12.1990 –LIFD– e art. 57 legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette del 14.12.1990 –LAID).
Di seguito si esamineranno sinteticamente questi tre tipi di responsabilità penale, diversi per presupposti e struttura, con particolare attenzione all'art. 102 CPS, nell'ordine cronologico della loro previsione da parte del legislatore svizzero. S'interporrà un breve cenno anche alla responsabilità penale definita "per fatto altrui", poiché, da un lato, essa costituisce premessa concettuale oltre che giuridica per la concezione e l'elaborazione della categoria della responsabilità penale "colpevole" d'imprese e persone giuridiche e, dall'altro lato, la sua regolamentazione s'interseca con la disciplina di tale responsabilità penale delle imprese, per interpretare la quale va quindi tenuta presente.
I) Responsabilità penale degli enti prevista da norme speciali – cenni. L'art. 181 LIFD e l'art. 57 LAID.
L'art. 181 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) è collocato nella parte sesta di tale legge, dedicata alle disposizioni penali, nel titolo I, relativo alle violazioni di obblighi procedurali e sottrazioni d'imposta, al capitolo III, dedicato alle persone giuridiche.
Tale norma prevede che la violazione degli obblighi procedurali, o la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta (rispettivamente previsti dagli artt. 174, 175 e 176 della medesima legge) commessi a favore di una persona giuridica comportino la punizione di quest'ultima; l'ultimo comma di tale articolo include tra i destinatari della disciplina anche "corporazioni", "stabilimenti di diritto estero", "comunità di persone straniere senza personalità giuridica". La sanzione è l' "amende", che d'ora innanzi si tradurrà con "ammenda".
Principi analoghi sono previsti dall'art. 57 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), il quale prevede un'ammenda di norma pari all'importo dell'imposta sottratta.
L'art. 181 secondo comma LIFD e l'art. 57 secondo comma LAID prevedono la punibilità della persona giuridica che, "nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo". Tali norme esprimono una sorta di "umanizzazione" della persona giuridica, che pare agire direttamente, così sposandosi evidentemente la teoria della c.d. realité technique, e mostrano come il legislatore svizzero già tempo fa non soffrisse, nella materia fiscale, di quelle perplessità dogmatiche, legate al principio "societas delinquere non potest" ed alla ritenuta incompatibilità ontologica dello statuto penale con la struttura degli enti collettivi, che per lungo tempo hanno impedito a molti Paesi, Svizzera inclusa per lo meno in relazione alla parte generale del codice penale, di emanare previsioni penalistiche relative a soggetti collettivi.
Altri aspetti interessanti stanno nella previsione del requisito della commissione dell'illecito "a favore" dell'ente, richiesto per la configurabilità di questo e non degli altri tipi di responsabilità penale delle imprese che si analizzeranno di seguito, nonché la mancanza della previsione di un legame qualificato tra l'autore dell'illecito persona fisica e la persona giuridica in favore della quale l'illecito è commesso, ai fini dell'ascrivibilità della responsabilità a quest'ultima.
II) Responsabilità degli enti ex art. 7 DPA.
La legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) disciplina reati di minor gravità, in gran parte contravvenzioni, classificati all'art. 1 come quelli per i quali il procedimento e il giudizio sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione.
L'art. 6 DPA, rubricato "infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili", stabilisce che alla responsabilità penale personale dell'autore materiale di un'"infrazione" commessa nella gestione degli affari di enti, o nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, si aggiunga la responsabilità per lo meno colposa del datore di lavoro, mandante, persona rappresentata, padrone d'azienda, e, in relazione a persone giuridiche ed enti, del membro di organi o comunque effettivo gestore, dirigente, liquidatore di queste, il quale abbia omesso di impedire l'infrazione di cui sopra "intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico" (pur potendo e dovendo intervenire, specificano condivisibilmente Andrew M. Garbarski e Alain Macaluso, La responsabilité de l'entreprise et de ses organes dirigeants à l'épreuve du droit pénal administratif, AJP/PJA, 7/2008, 833 ss., ivi,837). Quanto agli enti, l'art. 6 comprende persone giuridiche, società in nome collettivo o in accomandita, imprese individuali, soggetti collettivi privi di personalità giuridica.
Tale norma configura una responsabilità penale concorsuale omissiva, per reato omissivo improprio (secondo quello che in Italia sarebbe lo schema del combinato disposto degli artt. 110 e 40 cpv CP italiano in relazione a posizione di garanzia sotto la specie della posizione di controllo), ascrivibile a titolo di dolo o per lo meno di colpa a soggetti normativamente preindividuati non solo in relazione alla qualifica formalmente rivestita, ma anche secondo un criterio funzionalistico e sostanzialistico ("persone effettivamente dirigenti", ult. comma art. 6 DPA). Le fonti dell'obbligo giuridico sono quelle elencate come tali dal codice penale ("legge, contratto, comunità di rischi liberamente accettata, creazione di un rischio", art. 11 CPS) (v. su questo Andrew M. Garbarski, Alain Macaluso, La responsabilité, cit., 838).
La responsabilità delle imprese è prevista dall'art. 7 DPA, a norma del quale, se l'ammenda applicabile non supera i 5.000 franchi e se la determinazione delle persone punibili a norma dell'articolo 6 esige "provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena", si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento dell'ammenda l'impresa stessa.
L'ammenda deve essere considerata come quella da infliggere in concreto (v. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berne, 1998, 20, citato da Garbarski, Macaluso, La responsabilité, cit., 84, nt. 145) e le condizioni per l'inflizione di essa (che essa non superi i 5.000 franchi e che la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA implichi provvedimenti d'inchiesta sproporzionati alla pena) devono essere realizzate cumulativamente (Benedikt A. Suter, Heilmittelgesetz, commentario basilese, n. 9 art. 89, citato da Tribunale penale federale, sent. 15 ottobre 2007, Kassationshof in Strafsachen, 2007).
La condizione che l'infrazione sia commessa "nella gestione" dell'impresa, prevista dall'art. 6 e sicuramente riflessa sull'art. 7, limita il novero degli illeciti potenzialmente rilevanti a quelli, pur latamente, inerenti l'attività imprenditoriale. Su questo punto si rinvia alle considerazioni che saranno esposte nel prosieguo a proposito dell'art. 102 CPS. Peraltro non ci sono specificazioni sulla natura dell'"infrazione" che costituisce il presupposto per l'ascrizione di questo tipo di responsabilità agli enti. Su questo si rinvia a quanto si esporrà sui rapporti tra l'art. 7 DPA e l'art. 102 CPS.
La previsione dell'art. 7 DPA configura evidentemente una responsabilità oggettiva, non essendo richiesto, diversamente che per le persone fisiche, alcun tipo di colpevolezza dell'ente al fine dell'inflizione della sanzione.
La scelta legislativa si giustifica considerando la modestia della sanzione e lo scopo dell'art. 7 DPA, appunto previsto al fine di evitare alle autorità preposte al perseguimento delle infrazioni un dispendio di risorse e di tempo eccessivo per la ricerca dell'autore di violazioni bagatellari (v. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 1 ad art. 7; Günter Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, VStrR und StrR, recht 23/2005, 7; Niklaus Schmid, Strafbarkeit des Unternehmens: die prozessuale Seite, recht 21/2003, 224, citati da Tribunale penale federale, sent. 15 ottobre 2007, cit.).
Del resto, la norma in esame comunque non implica la rinuncia ad atti d'indagine possibili e proporzionati all'entità della pena (Benedikt A. Suter, op. cit., n. 13 art. 89), giacché l'amministrazione non può procedere ora contro l'agente, ora contro l'azienda, a propria discrezione (Markus Peter, Erste Erfahrungen mit dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, RPS 93/1977, 357; Renate Schwob, Droit pénal administratif de la Conféderation II, FJS 1287, 7, citati da Tribunale federale, sent. 15 ottobre 2007, cit.), dovendo invece dapprima cercare "seriamente" di determinare l'autore del reato (Marc Sven Nater, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, tesi Università di Zurigo, Zurigo 2001, 46; Matthias Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, tesi Università di San Gallo, Berna 2006, 58, citati da Tribunale federale, sent. 15 ottobre 2007, cit.). Né l'autorità procedente potrebbe addurre a pretesto la propria considerevole mole di lavoro per giustificare l'applicazione dell'art. 7 DPA, essendo stato espressamente chiarito che la norma in esame "non è certo stata concepita per sgravare l'amministrazione da indagini defatiganti (v. messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 1971 a sostegno di un disegno di legge sul diritto penale amministrativo, FF 1972 I 727, pag. 740), ma solo nel caso concreto e non in generale" (Tribunale federale, sent. 15 ottobre 2007, cit.).
III) Responsabilità penale "per fatt.....
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