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Gio, 30 Mar 2023 |
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RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI NEL SISTEMA INGLESE. CORPORATE MANSLAUGHETER ACT 2007 E BRIBERY ACT 2012 - di Cecilia Limone, dottoranda di diritto penale italiano e comparato nell’Università di Torino, avvocato in Torino
1. Premessa. È noto che il sistema inglese dà piena legittimazione al principio della responsabilità penale delle persone giuridiche (cd. corporate bodies). E si tratta di responsabilità penale a tutti gli effetti, diversamente da come essa è invece qualificata nel nostro sistema, dove il legislatore ne parla in termini di responsabilità amministrativa dipendente da reato, mentre nel dibattito dottrinale ne è tuttora discussa la natura penale o amministrativa. Se però la validità di questo principio è ormai pacifica, sono i criteri di imputazione di questa responsabilità e la tipologia di reati ascrivibili alle società a soffrire, specie negli ultimi anni, una crisi di legittimazione. La prima questione è oggetto dell'intervento, pubblicato in connessione con il presente, sulla parte generale della responsabilità penale degli enti del diritto penale inglese e pertanto non verrà qui ulteriormente approfondito. La seconda è invece quella che fornisce l'aggancio più immediato con lo specifico argomento di questo scritto e che quindi richiede e merita di essere quantomeno accennata in questa sede. Come ovvio, non tutte le tipologie di reato possono essere ascritte alle persone giuridiche e dare luogo alla corporate criminal liability, anche se, a dire il vero, la rigidità della tradizionale linea di confine tra reati ascrivibili e reati non ascrivibili sta subendo un ammorbidimento e una dilatazione. E allora, se continuano ad essere pacificamente escluse dal novero di reati ascrivibili numerose fattispecie che, per loro natura, non possono che essere commesse da una persona fisica o che, per la pena con cui sono sanzionate, sono compatibili solo con un individuo "in carne ed ossa", la prassi ha portato necessariamente a riconsiderare una particolare categoria dei reati – e cioè i reati di sangue (o quantomeno alcuni di essi) – come reati presupposto della corporate criminal liability, elaborando in particolare la figura del corporate manslaugther. È invece indiscussa la piena ascrivibilità alle persone giuridiche dei reati di natura economica e delle cd. regulatory offences (disposizioni a tutela del consumatore, della corretta gestione degli affari, in materia di commercio, sicurezza pubblica, ambiente), che si inscrivono nella fisiologica attività di impresa, costituendone però una degenerazione in senso patologico, e di cui è necessario, opportuno e naturale che la società sia chiamata a rispondere. Appurato che la responsabilità penale delle persone giuridiche è una sorta di organismo anfibio, che trae vita e respiro da un doppio polmone (da un lato, il corporate manslaughter, dall'altro, i reati economici ed affini), viene automaticamente a delinearsi la struttura di questo percorso di approfondimento, che si muoverà dapprima sul terreno del corporate manslaughter, e in un secondo momento su quello del reato di bribery, una delle forme che possono assumere i reati contro la pubblica amministrazione e che quindi rientra a pieno titolo nella seconda delle due macrocategorie di reati su cui si fonda la corporate criminal liability. 2. Il Corporate manslaughter Act del 2007. L'elaborazione della figura del corporate manslaughter trova il proprio germe nel riconoscimento di una insufficienza del sistema inglese della responsabilità penale delle persone giuridiche che, nel corso degli anni, ha lasciato trasparire sempre più la propria grossolanità ed approssimatività, rivelandosi drammaticamente inadeguato specie sul terreno della public safety, terreno assai delicato e sensibile per la rilevanza degli interessi coinvolti: incolumità e vita umana in primis. È evidente infatti come, nel momento in cui l'attività di un'impresa o la condotta di un soggetto in qualche modo legato all'impresa vanno a colpire, talvolta anche gravemente ed irrimediabilmente, l'incolumità di un individuo, crei qualche disagio l'idea chiamare a rispondere dell'evento lesivo soltanto la persona fisica che ha in concreto posto in essere la condotta illecita – ciò che peraltro, per varie ragioni, non è nemmeno sempre possibile – mentre si sente l'esigenza di mettere in prima linea, sul fronte della responsabilità penale, anche la società nel cui interesse o vantaggio l'illecito è stato commesso e che si trovava nella posizione, giuridicamente vincolante, di poter e dover vigilare e prevenire, intervenire e impedire il fatto criminoso. L'episodio che, nei fatti, ha posto all'attenzione del legislatore inglese, in un'ottica rivelatasi poi utile e costruttiva, la tematica della responsabilità degli enti per reati contro la persona è quello noto come "disastro di Zeebrugge", avvenuto nel 1987: un battello salpato dal porto della città belga di Bruges, dopo venti minuti di navigazione, affonda e causa centoottantotto morti. Gli accertamenti sulle cause dell'incidente evidenziano che l'imbarcazione è affondata perché i portelloni erano aperti, non erano presenti dispositivi che consentissero al capitano sul ponte di accorgersi dell'apertura dei portelloni e l'assistente di bordo incaricato di assicurare che i portelloni fossero chiusi dormiva nella sua cabina. L'imputazione che ne scaturisce a carico della compagnia e dei membri dell'equipaggio è di omicidio colposo, per il quale tuttavia tutti gli imputati vengono assolti. In ogni caso, in sentenza, il giudice, pur non ritenendolo applicabile al caso di specie, fissa il principio per cui "se una persona giuridica attraverso le condotte dei suoi dirigenti compie un atto che integra i requisiti della fattispecie di manslaughter è perseguibile per il reato di omicidio". Questa vicenda e questa affermazione aprono la strada ad istanze di riforma che però, come anticipato, incontrano all'epoca un resistente ostacolo nella insufficienza ed inadeguatezza del.....
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