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Mer, 19 Mar 2025 |
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LA RESPONSABILITA' DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE TRA LUSSEMBURGO E ITALIA - di Maria Francesca Artusi, dottore di ricerca in diritto penale italiano e comparato, avvocato in Torino
La legge lussemburghese 3 marzo 2010 integra vari articoli del codice penale e del codice di procedura penale del Granducato, prevedendo la possibilità di un'imputazione penale per le personnes morales. Notevoli sono le differenze che si possono riscontrare rispetto alla corrispondente disciplina italiana, a partire dalla scelta del legislatore lussemburghese di intervenire in tale materia attraverso una modifica dei codici stessi. Si parla, dunque, propriamente di responsabilità penale, così incidendo in modo radicale sulla concezione dei soggetti del diritto: tanto è vero che, con l'introduzione a livello generale dell'attributo «physique» laddove precedentemente si parlava semplicemente di «personne», si può ritenere che, a partire dal 2010, il concetto di "persona" nell'ordinamento penale lussemburghese comprenda anche taluni enti collettivi. 1.Le origini della riforma. Va innanzitutto sottolineato come il legislatore del Granducato abbia resistito a lungo all'introduzione di tale responsabilità, nonostante gli ordinamenti francese (1) e belga (2) – da cui è da sempre molto influenzato – avessero da tempo provveduto a modificare la disciplina penale in materia di soggetti includendovi anche le c.d. «personnes morales» (3). In Lussemburgo la disciplina nasce con un approccio lento e "laterale", nel senso che varie leggi iniziano a riconoscere più o meno esplicitamente la capacità penale delle persone giuridiche .(4) Innanzitutto la legge 10 agosto 1915, come modificata dalla legge 31 maggio 1999 (5), riguardante le società commerciali, ammette espressamente che una società possa perseguire delle attività contrarie alla legge penale, di conseguenza prevedendo una sanzione che si potrebbe definire "quasi penale" .(6) Nel settore finanziario si è assistito allo sviluppo di una politica criminale sempre più "interventista". L'art. 63 l. 5 aprile 1993 (7) prevede, infatti, la sanzione di un'amende d'ordre per le persone fisiche e giuridiche sottoposte alla sorveglianza della Commissione di sorveglianza delle attività finanziarie (CSSF); l'art. 59 della stessa legge precisa che tale sanzione sarà comminata dalla Commissione medesima . (8) In materia assicurativa, gli artt. 43 e ss. della l. 6 dicembre 1991 stabiliscono la possibilità della comminazione di una serie di sanzioni in capo alle società di assicurazioni da parte del Commissariat aux Assurances .(9) A livello comunitario, la Raccomandazione R (88)-18 del Consiglio d'Europa del 20 ottobre 1988 ha enumerato, per la prima volta, una serie di sanzioni applicabili direttamente alle persone giuridiche, mentre un arresto della Corte di Giustizia del 2 ottobre 1991 ha stabilito che «né l'articolo 5 del Trattato CEE né l'articolo 17 par. 1 del Regolamento n. 3820-85 obbligano uno Stato membro a introdurre nel proprio diritto nazionale…la responsabilità penale delle persone giuridiche», sembrava ammettere a contrario una possibile introduzione di tale forma di responsabilità nell'ambito degli ordinamenti nazionali. Va segnalata, inoltre, la più recente direttiva europea in materia ambientale che ha espressamente richiesto che la normativa nazionale degli Stati membri prevedesse in tale ambito una responsabilità per le persone giuridiche correlata ad adeguate ed effettive sanzioni . (10) Per tali ragioni parte della dottrina lussemburghese guardava con favore e invitava con forza all'introduzione di una forma di responsabilità propriamente penale per le persone giuridiche . (11) La giurisprudenza rimaneva invece fortemente ancorata al principio societas delinquere non potest. Ciò comportava una grave conseguenza: il proliferare di sanzioni amministrative, comminabili da parte di autorità non giurisdizionali, che se da un lato portava a colpire fortemente gli enti responsabili di taluni illeciti, d'altra parte non offriva le garanzie proprie di un processo equo secondo quanto previsto dai principi costituzionali e dalla CEDU (12). Tale incongruità era segnalata da taluni giuristi che constatavano come, malgrado la qualifica di «amministrative», tali sanzioni assumessero un carattere nettamente punitivo .(13) L'ostacolo maggiore – in Europa come in Italia – alla configurabilità di un'imputazione penale in capo ad un soggetto diverso dalla persona fisica è da sempre rappresentato dal rispetto del principio di colpevolezza. Su questo piano si confrontano, dunque, posizioni opposte. Già risalente dottrina di origine belga (14) sottolineava come l'esigenza dell'elemento soggettivo «non è artificiale nel caso di un ente giuridico», anzi essa nasce dalla realtà della concreta attività societaria poiché sovente è a livello generale, e non rispetto a uno o a più comportamenti individuali, che trova origine l'infrazione. Può infatti esistere una politica generale dell'impresa che fondi un'assenza di disciplina, una mancanza di integrazione tra le differenti condotte, un "clima" di ricerca del profitto e di indifferenza ai valori fondamentali, come la vita, la salute, la tutela del lavo.....
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