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| Dom, 11 Ott 2026 | |||||||||
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I REATI AMBIENTALI SONO UFFICIALMENTE ENTRATI NEL NOVERO DEI REATI 231 - di Michele Cattadori
Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa de qua entrerà in vigore 16.08.2011. Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali . In secundis, il medesimo, si è operato nella correzione dell'imbarazzate doppia numerazione dell'art. 25-nonies, allocando il reato rubricato: "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25-decies, il quale ora recita: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote". In punto, non ci si può esimere dal rilevare come il legislatore medesimo sia nuovamente incappato in un errore materiale, riferendo, in specie, il reato p. e p. ex art 377-bis al "codice civile" anziché al codice penale (quandoque bonus dormitat Homerus). Si riporta ora il testo del neonato art. 25-undecies per poi sviscerarne i contenuti:
Art. 25-undecies
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
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