Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Dom, 11 Ott 2026
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2026
ANNO 2025
ANNO 2024


LE NOTIZIE
ANNO 2026
ANNO 2025
ANNO 2024


I REATI AMBIENTALI SONO UFFICIALMENTE ENTRATI NEL NOVERO DEI REATI 231 - di Michele Cattadori



Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa de qua entrerà in vigore 16.08.2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali . In secundis, il medesimo, si è operato nella correzione dell'imbarazzate doppia numerazione dell'art. 25-nonies, allocando il reato rubricato: "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25-decies, il quale ora recita: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote". In punto, non ci si può esimere dal rilevare come il legislatore medesimo sia nuovamente incappato in un errore materiale, riferendo, in specie, il reato p. e p. ex art 377-bis al "codice civile" anziché al codice penale (quandoque bonus dormitat Homerus).

Si riporta ora il testo del neonato art. 25-undecies per poi sviscerarne i contenuti:

Art. 25-undecies
Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniari.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze