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Sab, 7 Set 2024 |
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LA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI MULTILATERALI, GLI STRUMENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA - di Fabrizio Gandini
1. Le origini Il Consiglio d'Europa, in uno con le Nazioni unite , ha avuto un ruolo pionieristico nella elaborazione della responsabilità degli enti a seguito della commissione di un illecito penale. A questo proposito, le pietre miliari della policy del Consiglio d'europa sono costituite dalla raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri, adottata nella sessione del 20 ottobre 1988 e, soprattutto, dalla convenzione penale sulla corruzione (ETS n.173), aperta alla firma a Strasburgo il 27 novembre 1998 . Quest'ultima, in particolare, per la sua raffinata elaborazione teorica e per il livello di dettaglio delle disposizioni dettate, sembra dar vita ad un vero e proprio modello di responsabilità degli enti. Si tratta di un modello che, per la bontà della sua impostazione, è stato ripreso anche dalle decisioni quadro adottate nell'ambito del terzo pilastro della Unione europea, laddove esse prevedano obblighi di incriminazione . Una volta che si consideri che i corrispondenti strumenti adottati dalle Nazioni unite e dall'OCSE non presentano lo stesso grado di dettaglio e di precisione, soprattutto per quanto concerne i criteri di imputazione della responsabilità all'ente e la individuazione delle triggering persons, ci sembra si possa concludere che le disposizioni dettate dalla convenzione da ultimo citata in materia di responsabilità degli enti costituiscono senza alcun dubbio lo standard per quanto concerne i paesi appartenenti alla Unione europea/Consiglio d'europa, e lo strumento più avanzato nel panorama internazionale. Prima di entrare nel merito delle disposizioni dettate da questi due strumenti, occorre però dar conto del fatto che essi costituiscono il punto di arrivo di una elaborazione teorica iniziata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, in seno a quel foro internazionale. Già con la risoluzione (77) 28 , sul contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente, il Comitato dei ministri raccomandava agli stati membri del Consiglio d'europa di riesaminare i principi fondanti la responsabilità penale nei rispettivi sistemi giuridici, al fine della possibile introduzione, in certi casi, della responsabilità di "corporate bodies, public or private" . Tale impostazione veniva sostanzialmente ripresa dalla successiva raccomandazione R (81) 12 , sulla criminalità economica. Il Comitato dei ministri, al fine di assicurare una rapida ed efficace azione di contrasto alla criminalità economica, raccomandava agli stati membri di esaminare la possibilità di adottare "the concept of criminal liability of corporations", o almeno di introdurre non meglio precisati "other arrangements" per le stesse finalità . Rispetto alla precedente risoluzione (77) 28, si poteva apprezzare una prima apertura al principio di equivalenza tra i modelli di responsabilità delle corporations. Ferma restando la decisa preferenza verso la responsabilità penale, gli stati membri potevano adottare modelli di responsabilità aventi natura diversa, purchè idonei ad assicurare lo stesso risultato di efficienza nella repressione della criminalità economica. Nello stesso senso andava anche la raccomandazione R (82) 15 , sul ruolo del diritto penale nella protezione dei consumatori. I primi atti, seppure di soft law, del Consiglio d'europa si caratterizzavano quindi per un approccio settoriale, e non generale, alla materia, limitando la responsabilità degli enti a categorie di reati volta a volta individuati; per la decisa preferenza verso modelli di responsabilità penale degli enti; per la limitazione della responsabilità ai soli enti, pubblici o privati, caratterizzati dalla finalità lucrativa. 2. La raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri Con la raccomandazione R (88) 18, sulla responsabilità delle imprese aventi personalità giuridica per i reati commessi nell'esercizio delle loro attività, il Consiglio d'europa affronta la materia in una prospettiva più ampia, svincolata dall'approccio settoriale fino a quel momento seguito. La raccomandazione è fondata sulla constatazione del numero crescente di reati commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, e sulla esigenza di allocare la conseguente responsabilità in capo al soggetto che gode i benefici della attività illegale, ossia l'impresa, anche in considerazione della difficoltà, tipica delle organizzazioni complesse, di individuare la persona fisica responsabile del reato commesso. La soluzione prospettata dalla raccomandazione è quella di prevedere una responsabilità concorrente della impresa con quella della persona fisica responsabile del reato. Il campo di applicazione della raccomandazione viene limitato, come nei precedenti strumenti, alle sole imprese, pubbliche o private, dotate di personalità giuridica, che svolgano attività economiche. Sotto il profilo della responsabilità, la raccomandazione si caratterizza per due caratteristiche fondamentali: - la responsabilità della impresa è concepita come una responsabilità da illecito penale. Sotto questo profilo, la raccomandazione non è informata al principio di specialità, dovendosi prevedere la responsabilità dell'impresa per tutti i reati commessi nell'esercizio delle attività d'impresa, anche se estranei alle sue finalità istituzionali ; - la responsabilità della impresa concorre con quella della persona fisica autrice del reato, e deve essere prevista anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata identificata . Quanto al tipo di res.....
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