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L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA DEL D.LGS. 231/2001 - di Antonio Salvatore



L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA DEL D.LGS. 231/2001


§1. Premessa

La disciplina contenuta nel d. lgs. n. 231/2001 assume spiccati connotati di hybris anche a proposito degli istituti della prescrizione dell'illecito amministrativo a carico dell'Ente e dell'interruzione di essa. Ciò, prima ancora che a livello di disciplina sostanziale, già a livello di espressioni stilistiche utilizzate, posto che nel decreto vengono, promiscuamente, adoperati termini propri delle discipline penalistiche e di altre che certamente non lo sono.
Del resto, questo non desta meraviglia visto che – già a livello di definizione della natura della responsabilità dell'Ente – s'è parlato di tertium genus (1).
Rimanendo nell'immaginosa metafora di Carnelutti – che, riferendosi alla scadente formulazione normativa, aveva paragonato i cc.dd. reati complementari (2) a "piante selvatiche cresciute fuori del giardino coltivato del legislatore penale" - gli istituti giuridici contenuti nel sistema del d. lgs. n. 231/2001 potrebbero, in considerazione della disciplina che ne è stata fornita, assimilarsi a "frutti transgenici".
Il sistema delineato in materia di prescrizione e di interruzione della prescrizione, già di per sé foriero di gravi incertezze applicative, assume connotati vieppiù "inquietanti" se calato nel consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio sull'art. 160 del codice penale.


§2. Cenni storici sulla prescrizione penale e sull'interruzione di essa

Appare opportuno far precedere la trattazione da un breve excursus storico sulla prescrizione e sull'interruzione della prescrizione del reato, permettendosi di rinviare altrove, per un'analisi più approfondita(3).
Gli antichi giureconsulti italiani, attraverso l'interpretazione delle fonti romanistiche e l'elaborazione del diritto statutario, apportarono un notevole contributo alla edificazione dogmatica degli istituti in commento.
I giuristi Giulio Claro (1525 – 1575) e Prospero Farinaccio (1544 – 1618), entrambi autori di celeberrime Quaestiones, furono impegnati in una disputa accademica avente per oggetto proprio l'interruzione della prescrizione del reato.
Per il primo, gli atti del procedimento penale erano idonei ad interrompere la prescrizione quando ante praescriptionem completam vel accusator querelam seu libellum accusationis porressixet, vel fiscus, et, eo instante, iudex ex officio inquisitionem formasset; tunc enim dicitur interrupta praescriptio in criminalibus (4).
Ad avviso del secondo, invece, per conseguire l'effetto interruttivo non era sufficiente la libelli porrectio, sed requiritur citatio ut in causa civ.....

 

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