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Mar, 22 Apr 2025
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LE NOTIZIE


IL MARKET ABUSE: ILLECITI E PROCEDURE FINALIZZATE ALLA LORO PREVENZIONE NEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231-01 - di Marcello Malavasi



1. Premessa

Il market abuse indica il comportamento di alcuni soggetti che, approfittando di informazioni confidenziali, diffondendo notizie non vere o falsando il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari, cagionano conseguenze sfavorevoli per gli investitori.
La disciplina attuale del market abuse è stata introdotta dalla L. n. 62/2005, che ha recepito la direttiva 2003/6/Ce e ha sostituito l'originario capo IV (Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari) del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), introducendo il Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).
Inoltre, la L. n. 62/2005 ha modificato l'art. 2637 c.c. (Aggiotaggio), eliminando il riferimento agli "strumenti finanziari quotati o non quotati" e introducendo l'espressione "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato".
Successivamente, la L. 262/2005 ("sulla tutela del risparmio") è intervenuta sul trattamento sanzionatorio dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, aggravando le pene dagli stessi previste.
Per comprendere il fenomeno del market abuse e la rilevanza penale delle relative fattispecie occorre, quindi, riferirsi alla figura dell'abuso di informazioni privilegiate, della manipolazione del mercato e dell'aggiotaggio.
Tali illeciti assumono rilevanza anche in relazione alla responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. n. 231/2001 che contempla, fra i reati-presupposto, l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato (art. 25-sexies) e l'aggiotaggio (art. 25-ter, lett. r). Il presente contributo si propone, quindi, di offrire spunti di riflessione in ordine sia agli illeciti di market abuse, sia alle procedure finalizzate alla loro prevenzione, contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.


2. L'abuso di informazioni privilegiate

Noto anche con il nome di insider trading, l'abuso di informazioni privilegiate è disciplinato, sia come reato penale che come illecito amministrativo, rispettivamente dagli artt. 184 e 187-bis T.U.F. L'illecito sanziona chiunque - essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - tiene una delle tre condotte espressamente previste dalla legge che consentono di configurare il reato di abuso di informazioni privilegiate in tre diversi modi: insider trading, tipping e tuyautage.
Pertanto, occorre analizzare il concetto di "informazione privilegiata" e, quindi, le tre condotte che hanno come presupposto ed oggetto tale informazione.
La nozione di "informazione privilegiata" viene fornita dall'art. 181 T.U.F. che la identifica come un'informazione: 1) di carattere preciso, 2) non pubblica, 3) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, 4) che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (c.d. price sensitivity).
Inoltre, il 3° comma dell'art. 181 T.U.F. specifica che un'informazione può dirsi di carattere preciso se: "a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà", oppure se "b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".
L'informazione privilegiata in itinere, cioè che potrebbe diventare tale, è detta informazione market sensitive.
L'abuso dell'informazione privilegiata, come si è accennato, può assumere tre diverse configurazioni: insider trading, tipping e tuyautage.
In generale, si tratta di condotte che si caratterizzano tutte per il possesso.....

 

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