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Ven, 9 Giu 2023 |
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OSSERVAZIONI IN MERITO AI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER LESIONI E OMICIDIO COLPOSI - di Roberto Borasio, avvocato in Torino
Talune considerazioni del Tribunale di Trani (sezione distaccata di Molfetta, sentenza 26 ottobre 2009 depositata l'11 gennaio 2010), unitamente a recenti massime della Suprema Corte (sezione VI penale, sentenza n. 36083 del 9 luglio 2009 depositata il 17 settembre 2009), hanno offerto spunti di ulteriore riflessione in merito ai criteri di attribuzione della responsabilità dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Gli strumenti interpretativi indispensabili per dare una risposta soddisfacente ai notevoli interrogativi da porsi in proposito paiono, peraltro, sempre quelli di carattere sistematico. Del resto, per correttamente modulare l'applicazione dei criteri generali alla natura colposa dei reati di cui agli articoli 589 e 590, comma terzo, del codice penale, occorrono soluzioni interpretative che, oltre a salvaguardare in ogni modo l'applicabilità della peculiare fattispecie di illecito amministrativo, rispettino tutti i principi e le norme regolatrici della materia nella propria interezza, senza prescindere da alcuna componente. Le soluzioni in tal modo ottenute risulteranno anche conformi alla logica ispiratrice della disciplina e alla ratio degli istituti che la compongono. L'attenzione va' posta, essenzialmente, sull'elemento costitutivo dell'«interesse o vantaggio» dell'ente posto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo cit., cruciale al fine di ravvisare o escludere l'illecito dell'articolo 25-septies. E' da escludersi - ed è escluso dalla giurisprudenza - che la previsione di tale requisito esprima un'endiadi, trattandosi invece senz'altro di alternativa. Parimenti, non è dubbio che i termini «interesse» e «vantaggio» esprimano concetti differenti (rispettivamente, il primo l'interesse «a monte» - da valutarsi ex ante - ad una locupletazione prefigurata pur se poi, di fatto, eventualmente non realizzata e l'altro - da valutarsi ex post - il vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato ancorché non espressamente divisato ex ante), conformemente alle previsioni della Relazione governativa e della giurisprudenza. Ancora, non è generalmente dubitato che entrambi i concetti possano avere anche valenza non economica (quantomeno in via diretta giacché, indirettamente, ogni interesse o vantaggio sarebbe comunque tr.....
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