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| Mar, 16 Dic 2025 | |||||||||
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IDONEITA' DEL MODELLO E FRODE DEL SOGGETTO APICALE - di Maurizio Arena, Avvocato in Roma
L'art 6 del d.lg. 231/2001 contiene due indicazioni sul contenuto di un "sistema di gestione del rischio di commissione di reati": a) l'identificazione dei rischi di reato (id est: in quali aree o settori di attività si possono verificare fatti criminosi e con quali connotazioni fattuali) b) la realizzazione del sistema di controllo vero e proprio (i "protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente"). La progettazione del sistema di controllo presuppone innanzitutto la valutazione dello status quo (il sistema di controllo eventualmente già esistente all'interno dell'ente) ed implica il suo adeguamento nell'ipotesi in cui non si rivelasse idoneo – sulla carta o nella sua attuazione - a contrastare efficacemente (id est, a ridurre ad un livello accettabile) i rischi identificati. In sostanza, come è stato detto in relazione al più generale fenomeno delle c.d. frodi aziendali (commesse contro l'interesse dell'ente e in suo danno), l'obiettivo del modello di prevenzione dei reati richiesto dal d.lg. 231 consiste nella realizzazione di un sistema che permetta di evidenziare, in via preventiva, operazioni che possiedano una o più caratteristiche anomale, alle quali sono associate, in base ad un preesistente modello di rischio, maggiori possibilità di rappresentare o di occultare un comportamento irregolare o illecito (Fortunato). Il fine ultimo di un sistema di gestione del rischio efficace è, allora, quello di ridurre il rischio di commissione di reati, essendo impossibile la completa eliminazione del rischio: è di fatto irrealizzabile la costruzione di un sistema che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale. I c.d. limiti intrinseci del sistema di controllo interno sono evidenziati dal noto CO.S.O. Report, che, nell'illustrarne le cause, menziona due fattori strettamente connessi all'argomento in esame: le deroghe del management (intese come condotte che non rispettano le politiche e le normative di controllo per scopi illeciti, per trarne vantaggio o dissimulare la non conformità agli obblighi di legge) e la collusione tra due o più persone (per commettere o occultare un atto soggetto a controllo). Il sistema di controllo deve allora mirare ai suoi obiettivi in termini di "ragionevole sicurezza" (si esprime in termini di "ragionevole sicurezza" anche la legge statunitense sulla corruzione, il Foreign Corrupt Practices Act del 1977). A stretto rigore, ridurre il rischio che si verifichi un evento criminoso significa ridurre le possibilità di a.....
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