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Lun, 7 Ott 2024 |
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ODV: IL NUOVO RUOLO PREVISTO DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - di Tommaso Romolotti, Avvocato in Milano
1. Premessa. L'art. 52 del DLgs. 231/2007 relativo all'attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione da attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, introduce per l'organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001 alcuni obblighi che – a parere di chi scrive – sono suscettibili di provocare per il futuro una sorta di "rivoluzione copernicana" nella concezione del ruolo che detto organismo ha (o dovrebbe avere ) all'interno dell'ente di riferimento. Detta norma prevede infatti che l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del DLgs. 231/2001 – al pari di una pletora di altri soggetti incaricati del controllo – sia tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme di cui al DLgs. 231/2007. Inoltre, il medesimo organismo, è tenuto alla comunicazione alle autorità di una serie di infrazioni alle disposizioni in materia antiriciclaggio. Indipendentemente da altre considerazioni che verranno proposte nel prosieguo, appare evidente sin da una prima lettura che la norma apre la strada ad una serie di implicazioni ulteriori, attinenti il ruolo dell'organismo, le relative responsabilità, la composizione e – più in generale – la sua stessa configurazione rispetto agli originari intenti del DLgs. 231/2001. 2. I contenuti dell'art. 52 DLgs. 231/2007. La disposizione in commento si apre con l'attribuzione all'organismo dell'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto. Il che, letto sinotticamente con le previsioni di cui all'art. 6 DLgs. 231/2001, sembra necessariamente comportare che le disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio costituiscono elementi necessari degli specifici protocolli destinati alla prevenzione dai reati in tema di riciclaggio. Non solo, dette disposizioni dovranno a questo punto essere recepite anche nei flussi informativi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) Dlgs. 231/2001. Volendo quindi trarre una prima valutazione, sembra legittimo dedurre che nel decreto antiriciclaggio sia definito uno standard di protocolli operativi necessari per la prevenzione del rischio di riciclaggio presso i soggetti destinatari delle disposizioni del decreto stesso. Esula dal campo d'indagine del presente contributo la valutazione se un simile standard possa considerarsi di per sé anche sufficiente, anche se occorre tenere comunque presente che una risposta affermativa significherebbe avere demandato al legislatore sia la valutazione del rischio che il relativo piano degli interventi di prevenzione in materia. E' invece importante soffermarsi sul fatto che forse per la prima volta una norma di legge viene ad individuare degli elementi che necesariamente dovranno essere recepiti nei protocolli di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) DLgs. 231/2001. Fino ad oggi, infatti, il dato testuale normativo prevedeva la semplice necesità di definire protocolli, il cui contenuto veniva in ogni caso demandato all'apprezzamento del singolo ente che li adottava, rinviando ad una valutazione successiva l'effettiva idoneità degli stessi allo scopo prefisso. Di conseguenza, tra i compiti dell'organismo di vigilanza, prima ancora della supervisione sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, sembra rientrare quello di attivarsi con l'organo dirigente perché vengano definiti gli specifici protocolli nel rispetto delle previsioni di legge. Proseguendo nella rapida disamina normativa, il successivo comma dell'art. 52 propone un ulteriore salto di qualità: all'organismo di vigilanza vengono infatti assegnati specifici obblighi.....
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