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VIOLAZIONI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E REATI COMMESSI NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELLA SOCIETA' - II° PARTE - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo



(segue)


4. La possibilità di applicare gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità all'ente anche in caso di reati colposi. A) L'identità della persona fisica autrice del reato presupposto. Ricostruiti così i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente occorre verificare se l'applicazione di tali canoni presenti o meno profili di problematicità allorquando il reato presupposto dalla cui commissione dovrebbe derivare il riferimento alla disciplina presente nel decreto n. 231 sia rappresentato da un illecito colposo – il che appunto si verifica con i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p..
Nessun problema si pone in relazione al requisito richiesto dal n. 1) dell'art. 5 d.lg.vo n. 231 del 2001 per il rinvenimento di una eventuale responsabilità dell'ente collettivo, ovvero alla necessità che il delitto presupposto sia stato commesso a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
E' evidente infatti che questi soggetti possono essere senz'altro chiamati a rispondere dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime ai danni dei propri dipendenti. Nelle società di piccole dimensioni, l'amministratore o il rappresentante legale dell'impresa sarà anche colui che deve garantire e controllare il rispetto delle procedure e della normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro: in questo caso, si rientra senz'altro nell'ipotesi di cui alla lett. a) del n. 1 del citato art. 5. Analogamente sempre all'ipotesi di cui alla lett. a) del n. 1 del predetto art. 5 occorrerà fare riferimento allorquando nelle società di dimensioni più ampie il compito di garantire l'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro venga attribuito ad un direttore generale o ad un direttore di stabilimento. Allorquando, invece, il soggetto responsabile di tale settore della vita aziendale venga individuato, ai sensi del d.lg.vo n. 626 del 1996, in uno dei dipendenti della società, la violazione da parte di questi delle previsioni di cui agli artt. 589 e 590 c.p. consentirà comunque – ai fini di dichiarare anche la responsabilità della persona – di far riferimento alla previsione di cui alla lett. b) del n. 1 del citato art. 5.
In ogni caso, dunque, con riferimento al criterio di attribuzione della responsabilità dell'ente rappresentato dalla particolare relazione fra la persona fisica autrice dell'illecito e la società, non sussistono problemi o difficoltà di sorta per l'applicazione della disciplina di cui al d.lg.vo n. 231 anche laddove l'illecito presupposto sia rappresentato dal delitto di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime. Infatti, nonostante la circostanze che "gli infortuni sul lavoro si possono verificare per un numero indeterminabile di cause materiali (…), cause che si riflettono su (quasi) tutte le posizioni dell'organigramma aziendale impegnate nel processo produttivo" , la previsione di cui all'art. 5 d.lg.vo n. 231 citato è – come sopra indicato - ampiamente idonea a ricomprendere tutti questi soggetti nella propria sfera di applicazione.

5. La possibilità di applicare gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità all'ente anche in caso di reati colposi. B) La commissione del reato a vantaggio o nell'interesse della società. Assolutamente più complesso invece si presenta l'esame con riferimento alla prima delle condizioni richiamate dal citato art. 5 d.lg.vo n. 231 per affermare la responsabilità della persona giuridica, ovvero la necessità che il delitto presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.
Delle ragioni che hanno guidato il legislatore nell'individuazione di tale criterio quale necessario elemento per l'attribuzione di una responsabilità per l'ente collettivo si è già detto in preceden.....

 

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