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LA CONTROVERSA AMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL’ENTE IMPUTATO - di Francesco Vignoli Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano



Sommario: 1. La disciplina costituzionale e la struttura del reato quali storici impedimenti alla responsabilità penale dell'ente collettivo. - 2. Il costo sociale dell'immunità punitiva della persona giuridica e i tentativi dottrinali di superare il principio societas puniri non potest. - 3. I lineamenti generali di una responsabilità autonoma, e non nominata, dell'ente nella disciplina del Progetto Grosso. - 4. Profili critici della responsabilità dell'ente "per illecito amministrativo dipendente da reato" ex d.lgs. n. 231/01. - 5. Possibilità e limiti della costituzione di parte civile nei confronti del soggetto collettivo. - 6. La natura giuridica della responsabilità dell'ente come criterio di soluzione del problema. - 7. Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente collettivo e citazione del medesimo come responsabile civile.


1. La disciplina costituzionale e la struttura del reato quali storici impedimenti alla responsabilità penale dell'ente collettivo

I cittadini di Valdana - narra Pirandello ne "La signora Frola e il Signor Ponza, suo genero" - si interrogavano sulla reale identità della moglie del Signor Ponza. La Signora Frola riteneva che fosse sua figlia. Il Signor Ponza, di contro, sosteneva che l'attuale coniuge non era la figlia della Sig.ra Frola, morta precedentemente, ma la seconda moglie e che la Signora Frola non si rassegnava all'idea di aver perso la figliola credendo di individuarla in quella che in realtà era un'estranea.
"Dov'è la realtà? Dove è il fantasma?", si chiedeva la cittadinanza. Si potrebbe interpellare l'interessata, "ma non c'è da fidarsi se, davanti a lui, costei dice d'essere seconda moglie; come non c'è da fidarsi se, davanti alla signora Frola, conferma d'esserne la figliuola".
Sia consentita la breve reminiscenza letteraria, ma nell'esaminare il d.lgs. n. 231/01 chi scrive confessa di sentirsi spesso come un abitante di Valdana.
Dispone l'incipit della novella del 2001 "il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".
E' opportuno, al fine di comprendere le ragioni di una previsione normativa di non chiarissima formulazione e apparentemente in contraddizione ("illeciti amministrativi" ma "dipendenti da reato"), sinteticamente ripercorrere le tappe storico-giuridiche che portano alla legge delega n. 300 del 2000 , cui seguirà il d.lgs. menzionato, che costituisce un punto di partenza per la responsabilità afflittiva dell'ente nel sistema giuridico italiano e al contempo il punto di arrivo di un lungo e difficile iter che porta alla possibilità di sottoporre la persona giuridica a sanzioni non meramente risarcitorie.
L'opzione del Codice Rocco, nel solco del consolidato principio societas delinquere non potest, deriva da una concezione del diritto penale che, nell'ottica del tempo, appariva come la più garantista. Era ancora vivo nei compilatori il ricordo di episodi di responsabilità di gruppo.
Lo stesso legislatore costituzionale, nel confermare la scelta dei compilatori del Trenta, ha inteso evitare la possibile ripetizione dei tristemente noti casi di responsabilità collettiva avvenuti durante la Seconda guerra mondiale .
Il rifiuto dell'ordinamento italiano ad ammettere la responsabilità penale delle persone giuridiche si fonda sulla tradizionale impostazione della struttura del reato.
Ha, inoltre, assunto un ruolo cruciale nella discussione l'art. 27 Cost., seppur la laconica espressione "la responsabilità penale è personale", di cui al I c., non risulti univoca.
Secondo un'interpretazione risalente, abbandonata dalla penalistica moderna e dalla stessa Corte costituzionale , la norma è tesa a evitare la sola responsabilità penale per fatto altrui. Una lettura più garantista, ormai accolta dagli interpreti , esclude che il contenuto della disposizione sia riducibile al solo divieto di responsabilità per fatto altrui e riconosce a livello costituzionale, il principio nulla poena sine culpa . La sanzione penale, insomma, sarebbe destinata esclusivamente alle persone fisiche, le sole dotate di quel substrato fisio-psichico idoneo a percepire l'afflittività della pena .
Un'interpretazione dell'art. 27 Cost. volta soltanto ad escludere la responsabilità per fatto altrui potrebbe suscitare alcune perplessità, in primo luogo di carattere sistematico . Il I c. dell'art. 27 Cost., infatti, andrebbe letto in connessione con il III c. della stessa norma e risulterebbe impossibile rieducare un soggetto senza, previamente, avergli mosso rimprovero.
Sotto il profilo strettamente letterale, l'articolo non sembra prestarsi a una interpretazione unilaterale. L'attributo "personale" pare, per la verità, equivoco anche alla luce della sua singolarità nel panorama delle formulazioni costituzionali moderne .
Atteso che la formula costituzionale prevede la responsabilità "personale" e non, come è stato autorevolemente notato , una responsabilità individuale, la norma non sembrerebbe precludere la possibile introduzione della responsabilità penale delle persone giuridiche e la circostanza che, storicamente, l'art. 27 Cost. sia stato scritto solo per l'uomo non risulterebbe un ostacolo dirimente. Dai lavori preparatori non emerge alcuna riferimento alla responsabilità penale dell'ente a dimostrazione di una manifesta mancata considerazione al tema. Non c'è traccia nei lavori preparatori che i Costituenti si fossero posti il problema giacché ogni discussione era incentrata sull'uomo.
Una scelta politica innovativa, ispirata a una esigenza pratica di contrasto della criminalità d'impresa, potrebbe riconoscere la persona giuridica come centro di imputazione della responsabilità penale senza produrre alcuna deroga alla normativa costituzionale . Anche inteso nella sua accezione più garantista quale responsabilità per fatto proprio colpevole, l'art. 27 Cost. non osterebbe al superamento del principio societas puniri non potest .
La responsabilità della persona giuridica non si confonde con la responsabilità del gruppo. L'ente, infatti, si presenta come un centro autonomo di situazioni giuridiche soggettive, estraneo ai suoi componenti. Come aveva già compreso la cultura giuridica romana, l'universitas non è riducibile alla somma degli universi.
Ragioni storiche e letterali, dunque, non escludono che una mutata esigenza di tutela penale avverso la criminalità d'impresa possa indurre a una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma. "E' pacifico che il contesto storico-politico nel quale venne approvata la norma è tutt'affatto diverso", ma "dai lavori preparatori della costituzione risulta che il costituente…volle essenzialmente bandire la responsabilità collettiva per rappresaglia, triste retaggio della II guerra mondiale" . Sarebbe, pertanto, ammissibile un'interpretazione evolutiva o, secondo alcuni, semplicemente estensiva della lettera norma onde ammettere la responsabilità penale dell'ente .


2. Il costo sociale dell'immunità punitiva della persona giuridica e i tentativi dottrinali di superare il principio societas puniri non potest
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