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Sab, 14 Dic 2024 |
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VIOLAZIONI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E REATI COMMESSI NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELLA SOCIETA' - I° PARTE - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo
1. Premessa. La novità rappresentata dalla introduzione fra gli illeciti presupposto per la responsabilità dell'ente collettivo anche di reati a carattere colposo. Come è noto, l'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come disegnata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, il nuovo art. 25 septies del citato decreto legislativo n. 231 prevede, al primo comma, che "in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote", mentre in base al secondo comma della medesima disposizione "nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". Sulla novità legislativa rappresentata dalla suddetta disposizione già diversi contributi risultano essere stati pubblicati. Ovviamente, questi primi interventi di commento si sono soffermati solo in termini generali sulla recente normativa, riassumendone i contenuti e verificando quali saranno le concrete modalità con cui la nuova ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche potrà operare in futuro; tuttavia, non sono mancate riflessioni intese a sottolineare come la riforma del 2007 possa rappresentare il possibile inizio di "un preciso trend normativo … finalizzato a responsabilizzare gli enti rispetto a violazioni (come quelle legate all'ambiente) che danno luogo ad un grave allarme sociale (si pensi al cd. traffico illecito di rifiuti) e che sovente generano costi elevatissimi a carico della collettività per il ripristino della legalità (si pensi ai costi legati alle bonifiche dei siti inquinanti)" . Quest'ultima considerazione sembra in effetti cogliere uno dei principali profili di novità rinvenibili nell'intervento di riforma del 2007. Rispetto agli altri e precedenti interventi del legislatore che hanno ampliato il novero dei reati che possono dar luogo ad una responsabilità dell'ente collettivo , la recente scelta del Parlamento si caratterizza infatti perché consente di qualificare la persona giuridica responsabile anche per la consumazione di reati colposi da parte dei soggetti indicati nell'art. 5 lett. b) d.lg.vo n. 231 del 2001: mentre infatti le altre ipotesi criminose considerate dagli artt. 25 - 25 sexies d.lg.vo n. 231 del 2001 si caratterizzano per essere illeciti dolosi, la cui commissione – almeno per le fattispecie connotate da una volontà criminale particolarmente intesa - può finanche ritenersi estranea all'atteggiamento di un soggetto che intende svolgere una normale attività imprenditoriale, nel caso di cui agli artt. 589 e 590 c.p. richiamati dal nuovo art. 25 septies d.lg.vo n. 231 del 2001 la eventuale responsabilità della persona giuridica si fonda su una condotta del soggetto agente assolutamente compatibile con l'ordinario svolgersi dell'esercizio di un'impresa. Detto altrimenti, vi è una evidente differenza fra l'ipotizzare una responsabilità della società per condotte tenute da suoi amministratori, rappresentanti o dirigenti e consistenti nello sfruttamento della prostituzione minorile o nello svolgimento di attività terroristiche ed una responsabilità dell'ente collettivo connessa al verificarsi sul luogo di lavoro di incidenti che coinvolgono lavoratori e dipendenti dell'azienda stessa: è evidente infatti come tale seconda circostanza si presenti decisamente più frequente nella sua verificazione e si connoti per un atteggiamento da parte degli organi apicali della persona giuridica profondamente diverso rispetto all'ipotesi in cui costoro indirizzino la loro attività imprenditoriale all'esclusivo perseguimento di obiettivi criminali. 2. L'originaria impostazione della disciplina in tema di re.....
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