|
|||||||||
|
|||||||||
Ven, 17 Gen 2025 |
|
L’ART. 9 DELLA LEGGE 123/2207: LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ENTRANO NEL D. LGS. 231/2001 - di Achille Tonani
La legge n. 123 del 2007 emanata il 3 agosto 2007 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 dello stesso mese, contiene la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È composta sia da disposizioni immediatamente esecutive sia da norme che delegano al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Fondamentale a questo proposito è l'art. 9 della nuova legge che introduce nel testo del decreto legislativo n. 231/2001 l'art. 25 – septies che estende l'applicazione di quest'ultimo ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime e omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro. Tali reati erano già previsti nel testo della legge delega n. 300/2000 tra i reati per cui avrebbe dovuto prevedersi la responsabilità amministrativa delle società, ma non erano stati inclusi nel dettato originario del decreto legislativo n. 231/2001. Con questo articolo la legge n. 123/2007 determina un cambiamento radicale nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori spostando l'accento dalle responsabilità penali di singoli soggetti, quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i singoli lavoratori alla responsabilità "amministrativa" della società che viene chiamata a rispondere dell'illecito quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso. Questa novità può avere effetti dirompenti, infatti, il decreto n. 231 ha già mostrato tutte le proprie potenzialità pur in presenza di un'applicazione che fino ad oggi limitata alle grandi imprese o ad imprese operanti in settori molto specifici (soprattutto quelle che operano costantemente con la Pubblica Amministrazione). L'estensione della responsabilità "amministrativa" delle società anche ai reati ex artt. 589 e 590 c.p. determinerà un considerevole aumento dei soggetti interessati all'applicazione del decreto n. 231 e quindi all'adozione di un Modello per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso si verifichino i reati contemplati dal medesimo decreto. In secondo luogo determinerà una consistente espansione delle aree di rischio vista la formulazione assolutamente generica della norma che parla di "violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Pertanto qualsiasi violazione delle numerosissime norme in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro che comporti il rischio di un infortunio grave, (lesioni gravi o gravissime o morte), può comportare l'applicazione del decreto n. 231. Prima di affrontare i problemi interpretativi e di coordinamento delle diverse normative occorre una veloce panoramica sul nuovo articolo 25 – septies. In relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro viene applicata una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del d. lgs. n. 231/2001 (cioè interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, concessioni, ecc., divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per le prestazioni di un pubblico servizio, esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare.....
Il seguito è riservato agli Abbonati Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze
|