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Ven, 17 Gen 2025 |
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Approvato il 25 settembre 2007 dal Senato e trasmesso alla Camera il disegno di legge n. 1448, d’iniziativa del Governo, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007. Le deleghe al Governo riguardanti l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato importano modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Approvato il 25 settembre 2007 dal Senato e trasmesso alla Camera il disegno di legge n. 1448, d'iniziativa del Governo, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007. Fra le deleghe al Governo figura, al capo III, anche la delega per l'attuazione delle decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (il cosiddetto "terzo pilastro" dell'Unione europea). Secondo le previsioni degli articoli 29, 30, 31 e 32 del testo approvato dal Senato, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato e alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Quanto ai principi e criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, si segnala la previsione, nell'art. 29, della necessità di: a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali; b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a); c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato. Si segnalano, altresì, fra i principi e criteri direttivi da osservare per attuare la decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, le previsioni dell'art. 31 lett. b), c), e) ed f) in appresso: a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; 2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; 3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza; b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti; 2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato; 3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile; c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio; d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro; e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti; f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai princìpi di cui alle lettere b), c) ed e); g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto. Il testo del disegno di legge comunitaria 2007 approvato dal Senato (S.1448) è disponibile in NORME E ATTI - ITALIA. I testi delle decisioni quadro erano già disponibili in NORME E ATTI - UNIONE EUROPEA. |