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Mar, 22 Apr 2025
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LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI NEL SISTEMA GIURIDICO INGLESE: OSTACOLI INIZIALI E RESPONSABILITA' VICARIA - di Davide Pelloso



1. Gli ostacoli originari alla sottoposizione degli enti al diritto penale
Lo sviluppo della common law in materia di responsabilità penale degli enti conosce in principio il confronto con alcune problematiche non dissimili da quelle che anche il giurista continentale fino ai giorni odierni ha dovuto affrontare e (tentare di) risolvere. Alcuni ostacoli, infatti, si frapponevano all'applicabilità della norma penale agli enti, fra cui ritroviamo, innanzitutto, la ritenuta incapacità di un ente di formare una propria volontà (colpevole).
Sebbene sia stata successivamente dimostrata l'inesattezza dell'affermazione secondo cui la common law avrebbe storicamente accolto la teoria delle corporations come pure entità fittizie mancanti di propria volontà, per un lungo periodo il convincimento che un ente avesse "no soul to damn and no body to kick", che, insomma, non essendo ontologicamente in grado di formare una propria volontà colpevole, non potesse essere in grado di porre in essere una condotta integrante alcuna fattispecie criminosa e, pertanto, non avesse alcun senso assoggettarlo al diritto penale, fu generalmente accettato dalla comunità giuridica. E anche se, nonostante la costante affermazione di (almeno formale) deferenza nei confronti del principio actus non facit reum, nisi mens sit rea, di fatto larga parte delle offences non richiedano la prova di un elemento psicologico, ciò che non può mai mancare per essere destinatari della norma - e dunque della sanzione - penale è una "coscienza": la possibilità di rimproverare moralmente l'autore della condotta illecita, una "soul to damn".
Ma l'accoglimento della teoria dell'ente come mera fictio iuris non influì solamente sull'elemento psicologico del reato. Se infatti si pensa all'ente come astrazione, esso per definizione non può agire- qualsiasi azione positiva non potendo essere posta in essere "dalla" società, bensì solo in suo nome. L'ente non agisce, chi agisce sono i suoi rappresentanti. "A corporation is not indictable but the particulat members of it are", stabiliva conseguentemente la sentenza Anon nel 1701. Un'affermazione che traeva forza certo anche dal mancato riconoscimento, almeno fino alla fine del diciannovesimo secolo, della società come soggetto di diritto diverso dalla pluralità dei suoi agenti, come, insomma, persona giuridica.
E' infatti soltanto con il Company Act 1862, e anzi più precisamente con la pronuncia del leading case Salomon v. Salomon & Co che si comincia a pensare all'ente come entità separata e dotata di una sua piena autonomia giuridica e patrimoniale. La sentenza stabilisce a chiare lettere che "[t]he company is ex hypothesi a distinct legal persona" e che pertanto "[t]he company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum". Il riconoscimento di tale personalità sarà evidentemente basilare nello sviluppo della materia.
In tale contesto, l‘unico tipo di responsabilità che avrebbe potuto essere attribuita all'ente sarebbe stata una vicarious liability (quindi per fatto altrui). Ma la responsabilità vicaria non ebbe cittadinanza nel diritto penale inglese fino alla metà del diciannovesimo secolo. A seguito di una pratica secolare, infatti, nel 1730, Lord Raymond C.J. cosìcristallizzava la regola dell'inapplicabilità della responsabilità vicaria in diritto penale: "It is a point not to be disputed but that in criminal cases the principal in not answerable for the act of his deputy, as he is in civil cases; they must each answer for their own acts, and stand or fall by their own behaviour".
Per un certo periodo un ulteriore ostacolo allo sviluppo della common law in materia fu costituito dalla ultra vires doctrine, autoritativamente statuita nel caso Ashbury Railway Carriage Co. Ltd. v. Riche. Per comprendere questa doctrine è necessario premettere che in base al combinato disposto di alcuni statutes gli enti incorporated (che possiamo definire, in via di prima approssimazione, quegli enti aventi personalità giuridica) erano soggetti ad una limitazione: la loro capacità d'agire validamente era limitata a ciò che ricadeva all'interno del proprio scopo statutario. Se quindi l'ente avesse inteso compiere un.....

 

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