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Sab, 7 Set 2024 |
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QUALCHE INFORMAZIONE "IN PIU'" SUL D.LGS. 9 LUGLIO 2004 N. 197, IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI - di Chiara Mancini, avvocato Settore Ordinamento Finanziario ABI
1. La legge delega Con legge 3 febbraio 2003, n. 14 - art. 29, comma 1, lett. e) - il Parlamento delegava il Governo ad emanare, entro il mese di aprile del 2004 - una normativa che coordinasse la disciplina delle crisi di cui al d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico bancario) e al d.lgs n. 58/1998 (Testo Unico della finanza) con le disposizioni contenute: nel d.lgs. 210/2001; nella legge n. 340/2000 e nel d.lgs. n. 231/2001. Relativamente a quest'ultimo decreto, finalità dell'intervento normativo, secondo il legislatore delegante, doveva essere quella di assicurare la salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e la tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal d.lgs. n. 231/2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, fossero adottati i provvedimenti contemplati dal Testo Unico bancario e dal Testo Unico della finanza. 2. Il decreto delegato: artt. 8 e 10 In adempimento di detta delega il Governo ha emanato la disciplina oggi recata dal d.lgs. n. 197/2004. In particolare, il tema della responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato è trattato – con disposizioni identiche quanto a contenuto precettivo - nell'art. 8, per gli enti creditizi ed nell'art. 10, per le SIM, le SGR e le SICAV. 3. Gli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 197/2004 In virtù della specifica e particolare attività svolta dai soggetti "destinatari" del d.lgs n. 197/2004 si comprende come fosse necessario recare una disciplina di coordinamen.....
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