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Dom, 28 Mag 2023 |
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IL NUOVO DELITTO DI OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI - II° PARTE - di Luigi Domenico Cerqua, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano e Cosimo Maria Pricolo, Avvocato in Piacenza
5. L' elemento soggettivo Il dolo è generico. Occorre quindi la consapevolezza della sussistenza di un interesse e quindi di trovarsi nella situazione tipica da cui sorge l'obbligo di comunicazione. Inoltre occorre la volontà di violare detto obbligo e, per l'amministratore delegato, di violare anche l'obbligo di astensione, e di cagionare così il danno patrimoniale richiesto dalla fattispecie. Non essendovi alcun riferimento all'intenzione, è configurabile il dolo eventuale. Si pensi al caso dell'amministratore che non sveli il proprio interesse in una operazione della società per non pregiudicare l'approvazione della relativa delibera, con ciò accettando il rischio del possibile verificarsi del danno e quindi del reato. Non è previsto il dolo specifico di profitto. Come si è avuto già occasione di riferire, per la descrizione della fattispecie il legislatore penale richiama la previsione civilistica dell'art. 2391, comma 1, c. c. Quest'ultima norma pertanto integra il precetto penale con la conseguenza che un eventuale errore che cada sui suoi contenuti (ad esempio l'amministratore che creda l'obbligo di disclosure limitato ai soli interessi in conflitto) si riverbererà sulla norma penale in commento e sarà riconducibile alla disciplina dell'art. 5 c. p., a meno che non si tratti di errore che cagioni un errore sul fatto con la conseguente mancanza di dolo ex art. 47 c. 3 c.p. 6. I rapporti con altre figure di reato Si ricordano, innanzitutto, l'ipotesi di infedeltà patrimoniale prevista dall'art. 2634 c. c., nonché l'ipotesi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all'art. 2635 c. c. E ancora, per le società quotate o assimilate.....
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