Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Ven, 7 Feb 2025
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2025
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


SEQUESTRO PREVENTIVO SPECIALE E CONFISCA - II° PARTE - di Tomaso E. Epidendio, Giudice presso il Tribunale di Milano - Sezione per il Riesame

(segue)

7. Una nuova proposta di interpretazione del concetto di profitto nel decreto legislativo.

In questo senso occorre approfondire l'uso del termine profitto con riferimento alle diverse funzioni riconosciutegli nell'ambito del decreto legislativo e inquadrarlo nella serie di termini con campi semantici simili o contigui (come interesse e vantaggio) che sono parimenti utilizzati nello stesso testo normativo, ciò al fine di verificare se vi siano ulteriori parametri legislativi che possono guidare l'interprete nella determinazione del concetto di profitto rilevante ai fini della speciale confisca obbligatoria in esame.
Da questo punto di vista va osservato che nel decreto legislativo il termine "profitto" ricorre non solo come oggetto di una delle diverse confische sopra esaminate (quindi sia da attività lecita sia da attività illecita) ma anche come aggravante tale da determinare, se di rilevante entità ex art.13 comma 1 lett. a), in generale l'applicazione di sanzioni interdittive in presenza degli ulteriori presupposti dell'illecito (titolo di reato, soggetto apicale, soggetto diretto e gravi carenze organizzative) oppure in particolare l'aumento della sanzione pecuniaria (segnatamente numero di quote) per gli illeciti dipendenti da determinati reati (ad es. art.24 comma 2, art.25 comma 3, art. 25 bis comma 3).
In taluni altri casi il profitto costituisce poi direttamente parametro di commisurazione della sanzione pecuniaria nello speciale caso di cui all'art. 25 sexies comma 2 (la sanzione base per l'illecito dipendente da abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto "conseguito dall'ente"). E' chiaro che in tutti questi casi il profitto viene assunto come determinante per la quantificazione della pena, in relazione all'esigenza di commisurare la stessa, non al danno cagionato alla collettività, ma al guadagno conseguito dall'ente, per controbilanciare la spinta criminogena derivante dall'ottenimento di vantaggi economici derivanti dal reato, assegnando correlative e proporzionali perdite all'ente in conseguenza della sua responsabilità per l'illecito dipendente da quel reato.
In riferimento a queste ipotesi non avrebbe alcun senso parlare di "profitto – ricavo" in quanto se i costi economici imputabili dovessero superare o eguagliare i ricavi ottenuti dall'ente a seguito della commissione del reato da parte di un soggetto in posizione qualificata al suo interno, non vi sarebbe alcuna spinta economica al delitto (e all'illecito dipendente) da controbilanciare, perché il delitto (e l'illecito dipendente) sarebbero già di per se stessi economicamente non convenienti per l'ente: ciò vuol dire che il termine profitto nell'ambito del decreto legislativo assume una dimensione economica più raffinata rispetto al grossolano principio del profitto-ricavo di cui si tratta tradizionalmente in campo penale.

D'altro canto il decreto leg.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze