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LA CONTROVERSA AMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ENTE IMPUTATO - I° PARTE - di Francesco Vignoli, Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano



Sommario: 1. La disciplina costituzionale e la struttura del reato quali storici impedimenti alla responsabilità penale dell'ente collettivo. - 2. Il costo sociale dell'immunità punitiva della persona giuridica e i tentativi dottrinali di superare il principio societas puniri non potest. - 3. I lineamenti generali di una responsabilità autonoma, e non nominata, dell'ente nella disciplina del Progetto Grosso. - 4. Profili critici della responsabilità dell'ente "per illecito amministrativo dipendente da reato" ex d.lgs. n. 231/01. - 5. Possibilità e limiti della costituzione di parte civile nei confronti del soggetto collettivo. - 6. La natura giuridica della responsabilità dell'ente come criterio di soluzione del problema. - 7. Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente collettivo e citazione del medesimo come responsabile civile.



1. La disciplina costituzionale e la struttura del reato quali storici impedimenti alla responsabilità penale dell'ente collettivo

I cittadini di Valdana - narra Pirandello ne "La signora Frola e il Signor Ponza, suo genero" - si interrogavano sulla reale identità della moglie del Signor Ponza. La Signora Frola riteneva che fosse sua figlia. Il Signor Ponza, di contro, sosteneva che l'attuale coniuge non era la figlia della Sig.ra Frola, morta precedentemente, ma la seconda moglie e che la Signora Frola non si rassegnava all'idea di aver perso la figliola credendo di individuarla in quella che in realtà era un'estranea.
"Dov'è la realtà? Dove è il fantasma?", si chiedeva la cittadinanza. Si potrebbe interpellare l'interessata, "ma non c'è da fidarsi se, davanti a lui, costei dice d'essere seconda moglie; come non c'è da fidarsi se, davanti alla signora Frola, conferma d'esserne la figliuola".
Sia consentita la breve reminiscenza letteraria, ma nell'esaminare il d.lgs. n. 231/01 chi scrive confessa di sentirsi spesso come un abitante di Valdana.
Dispone l'incipit della novella del 2001 "il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".
E' opportuno, al fine di comprendere le ragioni di una previsione normativa di non chiarissima formulazione e apparentemente in contraddizione ("illeciti amministrativi" ma "dipendenti da reato"), sinteticamente ripercorrere le tappe storico-giuridiche che portano alla legge delega n. 300 del 2000 , cui seguirà il d.lgs. menzionato, che costituisce un punto di partenza per la responsabilità afflittiva dell'ente nel sistema giuridico italiano e al contempo il punto di arrivo di un lungo e difficile iter che porta alla possibilità di sottoporre la persona giuridica a sanzioni non meramente risarcitorie.
L'opzione del Codice Rocco, nel solco del consolidato principio societas delinquere non potest, deriva da una concezione del diritto penale che, nell'ottica del tempo, appariva come la più garantista. Era ancora vivo nei compilatori il ricordo di episodi di responsabilità di gruppo. Lo stesso legislatore costituzionale, nel confermare la scelta dei compilatori del Trenta, ha inteso evitare la possibile ripetizione dei tristemente noti casi di responsabilità collettiva avvenuti durante la Seconda guerra mondiale.
Il rifiuto dell'ordinamento italiano ad ammettere la responsabilità penale delle persone giuridiche si fonda sulla tradizionale impostazione della struttura del reato.
Ha, inoltre, assunto un ruolo cruciale nella discussione l'art. 27 Cost., seppur la laconica espressione ".....

 

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