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CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO E UDIENZA PRELIMINARE - I° PARTE - di Giulio Garuti, Straordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Modena e Reggio Emilia



1. Contestazione dell'illecito amministrativo: a) modalità

Tra le conseguenze dell'opzione legislativa volta ad equiparare la posizione dell'ente a quella dell'imputato si colloca il dovere, in capo al pubblico ministero, di contestare allo stesso ente l'illecito amministrativo dipendente da reato, ove non ricorrano i presupposti per disporre l'archiviazione.
Al di là del fatto che, in tale contesto, la tradizionale nozione di azione penale sembri spostarsi verso il concetto più ampio di azione punitiva – intesa come «enunciazione di una duplice imputazione-contestazione» -, ciò che qui preme evidenziare è come la soluzione in parola si fondi, per taluno, sulla circostanza che in questo ambito esista una sorta di obbligatorietà dell'azione nei confronti degli enti, destinata a trovare ragione nell'art. 97 Cost., quale doveroso esercizio dei pubblici poteri attraverso atti volti sempre ad assicurare il rispetto delle norme giuridiche nonché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Al riguardo, non è tuttavia mancato chi non si è trovato d'accordo con tale impostazione ed è giunto ad affermare, in una prospettiva difforme, che al rappresentante dell'accusa dovrebbe essere sottratto il monopolio dell'azione punitiva – restituendolo alla pubblica amministrazione – nei casi in cui, non potendosi procedere per il reato, viene a cadere la connessione obiettiva del reato stesso con l'illecito dell'ente.
Altri ancora, infine, hanno sostenuto invece l'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti degli enti alla luce dell'art. 112 Cost..
Su questo sfondo, l'art. 59, nel tentativo di individuare le modalità attraverso le quali contestare l'illecito all'ente, richiama espressamente «gli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale». Tale rinvio, se per un verso ha la funzione di evidenziare che le forme della contestazione sono scandite da scelte procedimentali, per l'altro verso ci impone di affermare che la contestazione all'ente dell'illecito amministrativo dipendente da reato può avvenire mediante richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 447 c.p.p., di giudizio immediato, di emissione del decreto penale di condanna, nonché mediante presentazione a giudizio direttissimo.
In proposito, preme evidenziare che l'art. 405 c. 1 c.p.p., richiamato appunto dall'art. 59, non fa riferimento alla citazione diretta a giudizio, da parte del pubblico ministero, innanzi al tribunale in composizione monocratica, mentre tra i reati-presupposto individuati negli artt. 24 ss. ve ne sono alcuni che rientrano nell'elenco di cui all'art. 550 c.p.p. (ad esempio quelli previsti dagli artt. 455, 457 e 640 ter c.p.).
Poiché sarebbe inusuale, in caso di reato-presupposto perseguibile con citazione diretta a giudizio, procedere nei confronti dell'ente attraverso le forme ordinarie, obbligata risulta l'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 34, in combinazione con la regola dettata dall'art. 36 c. 1. Da qui, la necessità che in questi casi il pubblico ministero provv.....

 

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