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Gio, 6 Feb 2025
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L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI: LE PRIME PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA - II° PARTE - di Luigi Domenico Cerqua, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano

(segue)


9. La sospensione e la revoca delle misure cautelari interdittive.

Pochi cenni, infine, alla sospensione e alla revoca delle misure cautelari in questione.
Come si è accennato, nel sistema della responsabilità da reato degli enti collettivi un ruolo centrale è attribuito ai modelli di organizzazione e di gestione rispondenti alle caratteristiche delineate dal legislatore e idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Tali modelli, adottati ante factum, costituiscono un elemento impeditivo della responsabilità dell'ente, purché, in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, ricorrano le ulteriori condizioni costituite dall'affidamento dei poteri di iniziativa e controllo a un organo dell'ente dotato di autonomi poteri, dalla commissione di un reato con elusione fraudolenta da parte dei modelli stessi e dalla sufficiente vigilanza dell'organo di controllo (artt. 6 e 7). Dopo l'illecito, l'adozione e l'attuazione di tali modelli, con il concorso di altre condizioni previste dalla legge, determina l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive e la sospensione delle misure cautelari già applicate.
La sospensione può essere disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 49, comma 1, se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'art. 17. Tali adempimenti consistono nel risarcimento integrale del danno da parte dell'ente e nella eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero nell'essersi comunque efficacemente operato in tal senso; nella eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; nell'aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
In sostanza, l'ente nei cui confronti è stata applicata una misura cautelare interdittiva può richiedere la sospensione per essere messo nella condizione di realizzare quelle condotte di carattere riparatorio e ripristinatorio indicate dall'art. 17, la cui corretta attuazione avrà come effetto l'inapplicabilità, nella eventuale sentenza di condanna, delle sanzioni interdittive.
La legge non indica gli elementi valutativi di natura prognostica che debbono essere presi in considerazione dal giudice. E' da ritenere, nel silenzio della legge, che < Da un lato, occorrerà evitare che l'ente presenti richieste di sospensione al solo fine dilatorio, dall'altro lato però si dovrà incoraggiare l'ente a porre in essere le condotte riparatorie, in quanto solo in questo modo si ottiene il recupero di legalità, che è il fine perseguito dal sistema>>.
Il giudice, ove ritenga di.....

 

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