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Ven, 14 Ago 2026
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11 giugno 2026 (ud. 2 dicembre 2025) n. 21524 - sentenza - Corte di cassazione - sezione III penale* (Prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato - Secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 231 del 2001, sebbene gli illeciti si prescrivano nel termine di cinque anni dal loro perfezionamento, se l'interruzione della prescrizione avviene mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stato giudicato il reato - La richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione anche dell'illecito amministrativo, interrompe il corso della prescrizione e ne sospende l'ulteriore decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo ACETO - Presidente
Dott. Andrea GENTILI - Consigliere Rel.
Dott. Vittorio PAZIENZA - Consigliere
Dott. Giovanni GIORGIANNI - Consigliere
Dott. Ubalda MACRI' - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
nei confronti di:
(A), nata a … il ...;
(B), nato a … il ...;
(C), nato a … il ...;
(X) S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
avverso la sentenza n. 969 /24 del Tribunale di Gorizia di 18 dicembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni BERTOLINI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso;
letta, altresì, la memoria in data 14 novembre 2025 redatta nell'interesse di (C) dall'avv. …, che ha chiesto la inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, decidendo in esito a procedimento svolto nelle forme ordinarie, ha, con sentenza pronunziata in data 18 dicembre 2024, dichiarato non doversi procedere nei confront.....

 

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