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5 maggio 2026 (c.c. 17 aprile 2026) n. 16218 - sentenza - Corte di cassazione - sezione II penale* (La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato - A seguito della riforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti - Le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica con l'inevitabile conclusione che all'ente si estendono le disposizioni riguardanti l'imputato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 231 del 2001 e si generano così gli stessi effetti della morte del reo - L'art. 2495, comma 2, cod. civ. prevede un meccanismo di portata generale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:
Luciano Imperiali – Presidente
Luigi Agostinacchio - Relatore
Giuseppe Coscioni
Giuseppe Sgadari
Simonetta Colella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(X) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore …
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2023 con la quale la (X) S.r.l. era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al capo D), in riferimento ai reati presupposti di cui ai capi 45 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen.) e 46 (malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis cod. pen.), e condannata alla sanzione pecuniaria di 105 quote, per un valore complessivo di Euro 27.090.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale della (X) S.r.l., eccependo con tre motivi: la violazione di legge (artt. 59, 60 e 22 D.lgs. 231/2001, 160 cod. proc. pen.) e l'improcedibilità dell'azione per intervenuta decadenza, in quanto la nuova contestazione - successiva ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione - ai sensi dell'art. 59, notificata in data 15 maggio 2019, era stata effettuata dopo l'estinzione per prescrizione dei reati presupposti, in violazione del divieto posto dall'art. 60; la violazione di legge (artt. 36 D.lgs. 231/2001, 8 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Lanciano, nel cui circondario si trova il locus commissi delicti, indiv.....

 

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