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Mar, 14 Apr 2026
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25 marzo 2026 (c.c. 10 marzo 2026) n. 11236 - sentenza - Corte di cassazione - sezione VI penale* (Misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione in relazione al reato di frode in pubbliche forniture applicata a società - Decorso dei termini di durata della misura - Persistenza dell’interesse all'impugnazione nonostante la perdita di efficacia della misura - L'interesse all'impugnazione va apprezzato guardando non soltanto alla possibile interdizione dei diritti e delle facoltà dell'ente ma anche alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre, sempre che l'interessato abbia fatto espresso riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia a lui favorevole ai fini della rimozione delle suddette conseguenze pregiudizievoli)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:
Ercole Aprile - Presidente
Emilia Anna Giordano
Maria Grazia Benedetti
Paolo Di Geronimo
Ombretta Di Giovine - Relatrice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(X) S.r.l.
avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato …, in sostituzione dell'Avvocata …, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 14 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato a "(X) S.r.l." la misura del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, in relazione a due ipotesi di frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.).
Avverso tale ordinanza "(X) S.r.l." proponeva appello, in parziale accoglimento del quale il Tribunale di Salerno (con ordinanza del 25 luglio 2024) riduceva la durata della misura cautelare interdittiva a nove mesi.
Era presentato ricorso per Cassazione e questa Corte, con sentenza n. 18589 del 19 dicembre 2024, annullava con rinvio l'ordinanza per l'esame dei profili attinenti al fumus del reato presupposto.
In sede di rinvio, con ordinanza del 7 luglio 2025, l'appello era dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso il termine di nove mesi (ed anche quello originario di un anno) di durata della misura interdittiva dall'inizio della sua esecuzione.
La società proponeva, allora, un nuovo ricorso in Cassazione, evidenziando la persistenza dell'interesse in concreto, in considerazione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla misura, e questa Corte accoglieva il ricorso, chiarendo come l'interesse di impugnare, oltre ad essere apprezzato in caso di perdurante e interdizione dei diritti e facoltà dell'ente, andasse valutato con riferimento alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace avesse prodotto o continuasse a produrre.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l'appello avanzato da "(X) S.r.l." per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso "(X) S.r.l.", deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errata motivazione quanto ai principi in materia di interesse ad impugnare e al rispetto da parte del giudice di rinvio dei principi espressi nella sentenza rescindente, nonché violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935) ha osservato che la revoca della misura interdittiva costituisce un'evenienza compatibile con perdurante attualità dell'interesse, in capo alla società, a coltivare l'appello cautelare sia per contrastare l'originaria illegittimità del provvedimento sia per ottenere la restituzione delle somme versate o la rimozione di altre possibili conseguenze dannose.
E, se è vero che, a differe.....

 

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