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Mar, 14 Apr 2026
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4 marzo 2026 (ud. 28 gennaio 2026) n. 8397 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (Lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Nel caso di responsabilità degli enti in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli - I criteri dì imputazione della responsabilità dell’interesse o vantaggio dell’ente vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:
Emanuele Di Salvo - Presidente
Daniela Fallarino
Donato D'Auria
Maria Teresa Arena
Marina Cirese - Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(X) S.r.l.
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte Appello di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marina Cirese;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.1.2025, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Sulmona in data 3.10.2023 aveva dichiarato la (X) S.r.l. responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 3, D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 a lei ascritto e le aveva applicato la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 quote del valore di Euro 130,00 ciascuna per un importo complessivo di Euro 13.000,00 nonché le misure interdittive previste dall'art. 3 D.lgs. n. 231 del 2001 per la durata di mesi tre, riconosciuta la causa di riduzione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001, ha rideterminato la sanzione pecuniaria applicata in Euro 8.666,00 confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Il giudice di primo grado aveva ravvisato l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione agli artt. 37 e 71, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2008 contestato a (A), legale rappresentante della medesima, con riferimento all'infortunio sul lavoro verificatosi in data 17.8.2021 ai danni di …, all'epoca dei fatti tirocinante presso la (X) S.r.l., il quale aveva riportato l'amputazione parziale delle prime falangi del terzo e del quarto dito della mano sinistra giudicate guaribili in giorni sessantasette.
Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il ..., addetto al macchinario per la produzione di vassoi in plastica, aveva notato che un foglio della bobina si era inceppato e, nel cercare di fare ripartire la macchina ed estrarre la velina inceppata, aveva aperto la barriera di protezione presente sul lato destro, aveva inserito le mani all'interno ed era stato ferito dalla lama del coltello ivi presente la quale, anziché interrompersi, aveva ripreso a tagliare i fogli, con ciò riportando le lesioni indicate.
I tecnici della Prevenzione presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro della ASL n. 1 di … avevano accertato che il dipendente non aveva ricevuto informazioni circa il sistema di sicurezza della macchina, la quale al momento dell'infortunio aveva aperti i ripari perimetrali della linea di produzione i cui microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci dalla presenza di un selettore a bordo macchina, consentendo così all'apparecchio di funzionare anche con i ripari aperti. Del pari avevano evidenziato che la presenza dei ripari perimetrali era prevista dall'art. 71, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2008, essendo gli stessi necessari al fine di evitare che il coltello ed il controcoltello presenti nel macchinario intercettassero gli arti superiori dei lavoratori.
Ricostruita l'integrazione del delitto presupposto, il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato contestato, essendo emersa la mancata predisposizione prima della commissione del delitto di modelli di organizzazi.....

 

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