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Mer, 11 Mar 2026
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10 febbraio 2026 (ud. 20 gennaio 2026) n. 5357 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (Lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - E’ essenziale per la sussistenza dell’illecito dell’ente la connessione tra il reato presupposto e le persone fisiche responsabili del reato, che l'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 identifica in coloro che hanno agito nell'interesse dell'ente o, in alternativa, in quelle condotte che hanno procurato un vantaggio all'ente - Non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l'ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato - Sussiste la prova che i preposti abbiano agito con l'obiettivo di far conseguire all'ente un potenziale vantaggio)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da
Emanuele Di Salvo – Presidente
Donatella Ferranti
Eugenia Serrao – Relatore
Ugo Bellini
Daniela Dawan
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(X) S.p.A.
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'Appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. …, che ha contestato le conclusioni formulate dal Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, la pronuncia con la quale il Tribunale di Cremona, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato (X) S.p.A. responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e 6 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato presupposto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. commesso il ... in …, in occasione del quale un operaio rettificatore ha riportato lesioni comportanti una malattia per oltre 230 giorni mentre lavorava all'impianto di filtrazione automatica …; tale impianto presentava problemi di riavvolgimento automatico del nastro per cui, onde intervenire con maggiore rapidità per riallinearlo, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro.

2. La (X) S.p.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza, con unico, articolato motivo, per vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 5 D.lgs. n. 231 cit.
Per quanto riguarda il profilo dell'aver agito le persone fisiche nell'interesse dell'ente, la difesa ritiene che la Corte di appello abbia esposto una motivazione superficiale, apodittica, carente e poco attenta ai più recenti arresti giurisprudenziali sul tema. In particolare, ritiene che la circostanza che il comportamento dei preposti fosse evidentemente volto a velocizzare i tempi di produzione sia smentita dalla nota del 26 marzo 2018, in cui si dimostra che, se fosse stato disposto il fermo della macchina ... fino al mattino successivo, .....

 

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