12 febbraio 2026 (ud. 20 gennaio 2026) n. 5923 - sentenza - Corte di cassazione - sezione II penale* (Illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche - I criteri di imputazione oggettiva dell’illecito, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito - La motivazione riguardante i criteri di imputazione oggettiva dell’illecito deve declinare in termini specifici l'interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall'Ente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
Angelo Caputo - Presidente-
Anna Maria De Santis - Relatore
Giuseppe Coscioni
Sandra Recchione
Fabio Mostarda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(X) in persona del legale rappresentante p.t.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 14/4/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma dei difensori dell'Ente
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 21/10/2022, ha escluso la responsabilità dell'(X) per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato al capo B) per avere l'Ente volontariamente impedito la realizzazione dell'evento e ha rideterminato la sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo dipendente dal reato sub D) in euro 30 mila nel contempo riducendo l'importo della confisca sino alla concorrenza di euro 122.428,64.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 La mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità soggettiva del soggetto apicale e dei gestori della colonia hanseniana. Inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 640-bis e 110 cod. pen.
I difensori sostengono che, a fronte del gravame difensivo che aveva contestato la partecipazione del (...) alla formazione dei bilanci relativi alla gestione della colonia hanseniana e al procedimento di recupero delle spese sostenute, la Corte di merito ha ritenuto che il religioso fosse delegato dal Governatore per tutti i compiti di ordinaria amministrazione, compresa la predisposizione del bilancio annuale e le scelte gestionali, facendo riferimento alla condotta di ammortamento del c.d. conto dotazione di cui al capo A) e non alla diversa condotta contestata al capo D), concernente l'acquisto di derrate alimentari asseritamente in eccesso rispetto al fabbisogno degli assistiti.
L'elemento che connota di illiceità la condotta sub D) non riguarda ingannevoli appostazioni contabili ma la sproporzione tra le forniture di generi alimentari (effettivamente acquisita.....
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