Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Mer, 22 Lug 2026
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2026
ANNO 2025
ANNO 2024


LE NOTIZIE
ANNO 2026
ANNO 2025
ANNO 2024


24 luglio 2025 (c.c. 26 giugno 2025) n. 27209 - sentenza - Corte di cassazione - sezione II penale* (Sequestro preventivo in funzione della confisca del profitto del reato di autoriciclaggio - Sequestro preventivo originariamente richiesto dal Pubblico Ministero e disposto dal Giudice ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001 in funzione della confisca del profitto del reato di autoriciclaggio che sarebbe stata eventualmente disposta nei confronti dell’Ente con la sentenza di condanna a norma dell'art. 19 dello stesso d.lgs. n. 231 - Impossibilità di una futura condanna dell'Ente e quindi di una confisca nei suoi confronti ex art. 19 del d.lgs. n. 231 perché nei confronti dell’Ente non è stato disposto il giudizio per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di autoriciclaggio, con conseguente venire meno del presupposto stesso del sequestro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:
Sergio Beltrani - Presidente
Donato D'Auria
Giuseppe Sgadari
Giuseppe Nicastro - Relatore
Emanuele Cersosimo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fallimento (X) S.r.l.
avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. ..., difensore del Fallimento (X) S.r.l., di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale il medesimo Avvocato, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/03/2025, il Tribunale di Perugia, per quanto ancora interessa, rigettava l'appello che era stato proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., dal Fallimento (X) S.r.l. contro l'ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di Perugia con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso Fallimento (X) S.r.l. di revoca del sequestro preventivo della somma di Euro 2.154.370,00 che era stato disposto nei confronti di (X) S.r.l. con il provvedimento del 18/02/2020 del G.i.p. del Tribunale di Perugia.
L'indicato sequestro era stato disposto dal G.i.p. del Tribunale di Perugia in funzione della confisca del profitto del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.l cod. pen.) che sarebbe stato commesso da … con riferimento al denaro proveniente dalla commissione, da parte dello stesso …., nella qualità di amministratore di fatto di (X) S.r.l., di alcuni presupposti reati tributari.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. …, il Fallimento (X) S.r.l., affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 321 dello stesso codice per "mancanza assoluta di motivazione ovvero presenza di una motivazione apparente in relazione alla (in)sussistenza del fumus commissi delicti" del reato di autoriciclaggio.
Il Fallimento ricorrente contesta anzitutto l'affermazione del Tribunale di Perugia secondo cui "va evidenziato come alcuna doglianza inerente alla motivazione dell'ordinanza genetica della misura con riferimento al fumus dei contestati reati e al periculum in mora sia stata avanzata con l'istanza di revoca, e le doglianze in tal senso avanzate con l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza reiettiva della predetta richiesta, appaiono inammissibili".
A proposito di tale affermazione del Tribunale di Perugia, il Fallimento ricorrente deduce che, "(p)remesso che, nell'istanza di revoca veniva dato atto del venir meno dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora (tant'è vero che il Tribunale del riesame, con l'accoglimento parziale dell'appello in punto dì reati fiscali, ha recepito le ragioni di impugnazione espresse nell'istanza di revoca), in tale atto non è necessario motivare circa l'insussistenza dei requisiti dell'ordinanza genetica, dal momento che la revoca può essere riferita a fatti successivi che possono incidere sul mantenimento della misura (come nel caso che ci occupa)".
Il Fallimento (X) S.r.l. deduce altresì che nell'appello cautelare che era stato da esso proposto "vi è esplicita argomentazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'emissione o il mantenimento della misura, tanto è vero che il Tribunale del Riesame si è espresso sul fumus".
Ciò posto, il Fallimento ricorrente lamenta che la motivazione sul fumus del reato di autoriciclaggio sarebbe meramente apparente, in quanto il Tribunale di Perugia si sarebbe "limitato a riproporre la condotta indicata nel capo d'imputazione sub. M) e riferito al delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p., senza alcuna argomentazione circa il concreto impiego che avrebbe ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa".
Il Fallimento argomenta che, anche dando per ammesso che la somma di denaro in questione provenisse "dall'evasione IVA qualificato come reato presupposto", il Tribunale di Perugia non si sarebbe "per nulla soffermato su quelle che sarebbero state le condotte integranti il delitto di autoriciclaggio (cioè l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, o speculative del denaro o di altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza)", ma si sarebbe "limitato a "ritrascrivere" il capo d'imputazione, dando per commessa la condotta in esso contenuta".
Il Tribunale di Perugia avrebbe solo sostenuto che, a seg.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze