12 marzo 2025 (c.c. 5 marzo 2025) n. 9921 - sentenza - Corte di cassazione - sezione III penale* (Misura cautelare del commissariamento giudiziale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delinquere - Non sussiste il pericolo che l'ente reiteri la commissione delle violazioni contestate e poste a base della misura cautelare se il contesto fattuale con riferimento al quale era stata richiesta ed emessa la misura non è più attuale a fronte di nuovi modelli organizzativi generali elaborati dalla società, di plurimi e convergenti elementi di discontinuità, della caducazione della convenzione con l’ente erogatore dei finanziamenti pubblici e del completo azzeramento dell'amministrazione della società - La sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti possono portare a escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione delle violazioni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Luca Ramacci - Presidente
Vittorio Pazienza
Lorenzo Antonio Bucca
Giovanni Giorgianni - Relatore
Valeria Bove
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna
nel procedimento a carico di:
(X) S.p.a., con sede in …
avverso l'ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato …., difensore di fiducia di (X) S.p.a., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24 ottobre 2024, il Tribunale di Ravenna ha accolto l'appello cautelare proposto da (X) S.p.a., annullando l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 06/08/2024, con la quale era stata applicata la misura cautelare del commissariamento giudiziale nei confronti di (X) S.p.a. per le seguenti violazioni amministrative:
- in relazione alla violazione di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione agli artt. 81 cpv. e 640-bis cod. pen., reati commessi nell'interesse o comunque a vantaggio della società (X) S.p.a. dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio di amministrazione, nonché dal rappresentante delegato dall'impresa, in concorso anche con altri soggetti esterni, ed attuati mediante artifizi e raggiri tesi ad ingannare il personale preposto alla corresponsione di contributi pubblici (...), sulle effettive condizioni di ammissibilità ed erogazione del predetto finanziamento pubblico, così conseguendo un ingiusto profitto consistito nel riconoscimento e nella corresponsione di un incentivo statale economico derivante dall'attribuzione di un coefficiente rivalutativo non spettante per la parte di materiale legnoso non rientrante nelle condizioni di ammissibilità, pari complessivamente ad Euro 6.833.909,83, con correlativo danno per lo Stato ovvero per (…) S.p.a.;
- in relazione alla violazione di cui agli artt.....
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