Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Mar, 22 Apr 2025
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2025
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


19 marzo 2025 (c.c. 10 dicembre) n. 10930 – sentenza – Corte di cassazione - sezione III penale* (In tema di responsabilità da reato degli enti il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere a causa di tale condizione di incompatibilità alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001 - E’ inammissibile per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. a) c.p.p. la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo - E’ ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata ai sensi dell'art. 324 c.p.p. dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 c.p.p.)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Vito Di Nicola - Presidente
Antonella Di Stasi
Lorenzo Antonio Bucca
Giovanni Giorgianni
Alessandro Maria Andronio - Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (X) S.r.l., in persona del legale rappresentante
avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale dì Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di (X) S.r.l., in persona del legale rappresentante, contro il sequestro preventivo - disposto nei confronti dello stesso legale rappresentante e da eseguirsi in via diretta anche nei confronti della medesima società - in relazione al reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000 e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231 del 2001. Il Tribunale ha evidenziato che il legale rappresentante, (A), indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo contestato alla società, ha nominato il difensore di fiducia conferendo la procura speciale. E non è ritenuta credibile la prospettazione difensiva secondo cui (A) non sapeva di essere indagato, perché lo stesso era a conoscenza del procedimento, in quanto destinatario del provvedimento di sequestro.

2. Avverso l'ordinanza, la società, rappresentata da difensori nominati da un legale rappresentante diverso da (A), ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 231 del 2001, nonché degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen.
Si so.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze