23 gennaio 2025 (c.c. 1 ottobre 2024) n. 2836 - sentenza - Corte di cassazione - sezione VI penale* (Sequestro preventivo impeditivo della società nonché dei conti correnti ad essa intestati, dei beni aziendali, delle quote di partecipazione e di ogni altra componente patrimoniale ad essa riconducibile - Violazione del principio di proporzionalità - In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità dell'art. 275 cod. proc. pen., sancito anche in riferimento alle misure cautelari reali e a livello sovranazionale dal diritto dell'Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo così come interpretata dalla Corte Edu, assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Massimo Ricciarelli - Presidente
Angelo Capuzzi
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri - Relatore
Fabrizio D'Arcangelo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Società (X)
avverso l'ordinanza emessa il 21/03/2024 dal Tribunale di Messina;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv. …, difensore di fiducia dalla società ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo impeditivo della società agricola semplice (X), nonché dei conti correnti ad essa intestati, dei beni aziendali, delle quote di partecipazione e di ogni altra componente patrimoniale ad essa riconducibile.
La Società (X), insieme ad altre, sarebbe stata uno strumento finalizzato al reimpiego di titoli "tossici" conseguiti attraverso la consumazione di plurimi reati di truffa: i titoli costituirebbero il prodotto del delitto di truffa.
In particolare, nell'ambito del presente procedimento è stata disposta la misura cautelare interdittiva, ex art. 290 cod. proc. pen., del divieto di esercitare attività imprenditoriale nei riguardi di (A), legale rappresentante della società ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., per avere questi acquistato e utilizzato, nella qualità indicata, novantaquattro titoli ... ritenuti tossici in quanto ottenuti tramite truffe aggravate ai danni della stessa Agenzia.
La domanda cautelare reale era stata rigettata sul presupposto che la società in questione non fosse ancora operativa; il Tribunale, a seguito della produzione del Pubblico Ministero, .....
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