15 ottobre 2024 (c.c. 23 maggio 2024) n. 37751 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (E’ abnorme l’ordinanza con la quale il GIP ai sensi dell’art. 409 c.p.p. ordina l’imputazione coatta anche nei confronti dell’ente responsabile dell’illecito amministrativo corrispondente al reato da ascriversi alle persone fisiche - Il dettato normativo del d.lgs. 231/2001 non esclude che, su sollecitazione dell'interessato ovvero anche di ufficio, il Pubblico Ministero possa revocare con apposito provvedimento il decreto di archiviazione precedentemente emesso nei confronti dell’ente ex art. 58 e così decidere di proseguire le indagini preliminari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da: Salvatore Dovere - Presidente
Daniele Cenci - Relatore
Daniela Dawan
Marina Cirese Fabio Antezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: (…)
avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del GIP Tribunale di Savona; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniele Cenci; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Savona, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale fissata per decidere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa (…) con ordinanza del 30-31 gennaio 2024 ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche (…) in veste di datore di lavoro, (…) in qualità di dirigente e di delegato dal datore di lavoro, e (…) quale medico competente, tutti in relazione al reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, dal 2002 e fino al 13 agosto 2020, ed anche della società (…) quale ente responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 25-septies, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., commesso dalle indicate persone fisiche nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza (…) società cooperativa di consumo, in persona del dott. (…) procuratore speciale e legale rappresentante della stessa, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale lamenta violazione di legge. Si premette che con un unico provvedimento, del 12 settembre 2022, il P.M. ha disposto l'archiviazione ex art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dell'ente, con trasmissione del provvedimento al P.G. della Corte di appello, e ha contestualmente chiesto al G.i.p. l'archiviazione nei confronti delle persone fisiche. Proposta opposizione da parte della persona offesa, il G.i.p. ha fissato udienza camerale disponendo darsi avviso anche alla (…) il cui Difensore di fiducia ha partecipato all'udienza precisando, tuttavia, che la posizione del proprio assistito era stata già archiviata dal P.M. e che quindi non avrebbe dovuto nemmeno essere convocato per l'incombente. Il provvedimento di imputazione coatta nei confronti dell'ente, che nemmeno specifica le ragioni a sostegno di tale decisione, sarebbe, ad avviso della società ricorrente, affetto da abnormità.
Infatti, essendo speciale e più snello il procedimento di archiviazione degli enti, affidato alla sola decisione del P.M., che non deve investire il G.i.p. ma che, dopo avere provveduto autonomamente, è tenuto ad informare, a posteriori, il P.G., che potrebbe, svolte indagini, entro il termine di sei mesi, effettuare la contestazione (art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2001), il G.i.p. risulta essere privo del potere di sindacare la decisione assunta dal P.M., decisione che potrebbe persino non conoscere (segnalandosi che nel caso di specie vi è stata conoscenza solo in quanto il P.M. ha scelto di condensare due decisioni nello stesso provvedimento, ma che avrebbe potuto fare diversamente). Né - si evidenzia - il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede la possibilità di riapertura delle indagini per gli enti, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche dall'art. 414 .....
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