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Sab, 7 Set 2024 |
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29 luglio 2024 (ud. 29 maggio 2024) n. 30813 - sentenza - Corte di cassazione -sezione IV penale* (lesioni personali colpose derivanti da inosservanza di norme in materia di sicurezza e salute del lavoro - Vantaggio per la società conseguente al risparmio di spesa correlato alla mancata predisposizione di un ambiente di lavoro a norma (più ampio) o, in alternativa, all'organizzazione di un diverso sistema di approvvigionamento-conservazione in magazzino delle merci in considerazione del fatto che l'infortunio della dipendente era essenzialmente derivato da una postazione di lavoro eccessivamente angusta e del tutto inadeguata - Il riferimento al risparmio di spesa derivante dalla possibilità di gestire un volume di affari eccessivo rispetto alle esigenze di sicurezza dei lavoratori appare correlato allo specifico addebito di aver disposto che la dipendente effettuasse la propria attività lavorativa in un ambiente angusto e con rischio di inciampo, in violazione dell'art. 64, comma 1)
REPUBBLICA ITALIANA
Composta da:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.10.2022 (depositata il 10.1.2024), la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato (A) - quale datore di lavoro, in quanto Presidente del Consiglio di amministrazione della Spa (X) - responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno della lavoratrice … e aveva, altresì, dichiarato la menzionata società (X) responsabile dell'illecito amministrativo ad essa ascritto, in relazione all'infortunio sul lavoro oggetto di causa.
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