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2 agosto 2024 (ud. 25 giugno 2024) n. 31665 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente dell'art. 17 d.lgs. 81/2008 che impone al datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 e di assicurare che vi sia uno scambio di informazioni all'interno della struttura aziendale - Trasferimento di lavoratori verso un cantiere in Libia via terra invece che via mare e senza scorta armata né altre cautele idonee a tutelarne l'integrità fisica con conseguente sequestro da parte di milizie locali e successivo decesso di essi nel corso di un conflitto a fuoco - Trasgressione a prescrizioni ricevute e costantemente rispettate che imponevano l’effettuazione del trasferimento solo via mare da parte di dirigente apicale con funzioni di operation manager per la Libia avente requisiti di professionalità ed autonomi poteri di gestione)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:
Emanuele Di Salvo - Presidente
Gabriella Cappello
Ugo Bellini
Vincenzo Pezzella - relatore
Davide Lauro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Roma
nel procedimento a carico di:
(A) nato a … il …;
(B) nato a … il …;
(C) nato a … il …;
e da (X) S.p.a.;
nel procedimento a carico della stessa
inoltre …;
avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo in accoglimento del ricorso del P.G., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione di (A) e il rigetto del ricorso della Società (X) S.p.a.;
uditi i Difensori. In difesa di (A) gli avvocati …, i quale dopo aver illustrato i motivi hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. In difesa della Società (X) S.p.A. avvocato … che, dopo aver esposto i motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati (A), (C), (B), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con (D) (giudicato separatamente) del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118, 589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società (X) S.p.A. e perciò quali titolari della posizione pubblica di garanzia e cioè del dovere di individuazione e valutazione dei rischi aziendali e comunque di alta vigilanza sulle gestione della società e, pertanto, preposti ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettevano - anche dopo che la società aveva partecipato ad una riunione presso il Ministero degli Esteri in data 12 febbraio 2015 ove veniva preannunciata l'imminente chiusura dell'Ambasciata italiana per il peggioramento delle condizioni di sicurezza e venivano invitati a lasciare la Libia o in alternativa ad elevare al massimo le misure di sicurezza e dopo che la stessa (X) S.p.A. aveva trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici amministrativi da … al cantiere di … in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armata ed infine dopo che … aveva comunicato alla società un pericolo imminente per il personale in data 13 luglio 2015 - di dare disposizione alcuna circa la gestione del rischio per l'integrità fisica dei lavoratori durante il trasferimento presso i cantieri in Libia e, comunque, di effettuare ogni tipo ai controllo o verifica sull' esistenza di direttive della società sul punto, ponendo così in essere un precedente - indipendente dall'azione dei soggetti, appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro - nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro di … e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il decesso di … e … avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016.
Il Gup, ai sensi dell'artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. applicava all'imputato (E), su concorde richiesta delle parti, concessegli le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione al delitto p. e p. dall'art. 589 cod. pen. perché, dando disposizioni, quale dirigente della società (X) S.p.A., e perciò assumendo, in fatto una posizione di garanzia, sub specie obbligo di protezione in ordine alle modalità con cui, ..., ..., ... e ... avrebbero dovuto effettuare il trasferimento dall'Italia verso il cantiere di …, in Libia - Paese dichiarato "non sicuro" dal Ministero degli Esteri (in ragione dei molteplici sequestri di persona di cui sono stati vittime tecnici occidentali ed in particolare italiani negli ultimi anni) e nel quale, dal 2014 è stata chiusa l'Ambasciata italiana per ragioni di sicurezza, e, infine, Paese nel quale la (X) S.p.A. ha trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici amministrativi da … al cantiere di … in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armato organizzato dalla medesima società - per colpa, consistita in negligenza imprudenza ed imperizia ordinando che gli stessi effettuassero il trasferimento dalla Tunisia al cantiere ... via terra, piuttosto che via mare, e su un automezzo condotto da un autista privato libico (preavvertito dell'arrivo dei quattro tecnici oltre 48 ore prima) senza alcuna scorta armata né altre cautele idonee a tutelarne l'integrità fisica e ciò solo sulla base di generiche rassicurazioni degli operai libici del cantiere in ordine al fatto che la zona di … era in quel momento "abbastanza tranquilla", malgrado fosse fuori dalla zona sotto il controllo del Governo legittimo ed, invece, occupata dalle milizie fondamentalistiche islamiche che si riconoscono nell'Islam State e, infine, malgrado ... lo avesse avvertito di un pericolo imminente per il personale italiano in data 13 luglio 2015, poneva in essere un precedente consistito - indipendente dall' azione dei soggetti, appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro - nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro di ..., ..., ... e ... e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il decesso di ... e ... avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016.
Il Giudice di primo grado, infine condannava la società (X) S.p.A., ritenuta l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 12 D.Lgs. 231/2001, applicata la diminuzione per il rito, alla sanzione pecuniaria di Euro 150.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali in relazione all'illecito di cui all'art. 25-septies D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione all' art. 589 cod. pen. perché, (A), (B), (D) e (C), quali componenti del Consiglio di Amministrazione e quindi quali componenti dell' organo apicale di (X) S.p.A. e perciò quali titolari della posizione pubblica di garanzia e cioè del dovere di individuazione e valutazione dei rischi aziendali e comunque di alta vigilanza sulla gestione della società, e, pertanto preposti ad adottare, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, in cooperazione colposa con il (E), quale dirigente, nelle funzioni di operation manager per la Libia della suddetta società, che assumeva, in fatto una posizione di garanzia, sub specie obbligo di protezione, in ordine alle modalità con cui ..., ..., ... e ... avrebbero dovuto effettuare il trasferimento dall'Italia verso il cantiere ..., in Libia, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia omettevano - anche dopo che la società aveva partecipato ad una riunione presso il Ministero degli Esteri in data 12 febbraio 2015 ove veniva preannunciata l'imminente chiusura dell'Ambasciata italiana per il "peggioramento delle condizioni di sicurezza" e venivano invitati a lasciare la Libia o in alternativa ad elevare al massimo le misure di sicurezza e dopo che la stessa (X) S.p.A. aveva trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici amministrativi da … al cantiere ... in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armato ed infine dopo che ... aveva comunicato alla società un pericolo imminente per il personale in data 13 luglio 2015 - i primi quattro omettevano di definire procedure e dare direttive in ordine alla gestione del rischio per l'integrità fisica dei lavoratori durante il trasferimento presso i cantieri in Libia e, comunque, di effettuare ogni tipo di controllo o verifica sull' esistenza di direttive della società sul punto, ed il quinto ordinava che gli stessi effettuassero il trasferimento dalla Tunisia al cantiere ... via terra, piuttosto che via mare, e su un automezzo condotto da un autista privato libico (preavvertito dell' arrivo dei quattro tecnici oltre 48 ore prima) senza alcuna scorta armata né altre cautele idonee a tutelarne l'integrità fisica e ciò solo sulla base di generiche rassicurazioni degli operai libici del cantiere in ordine al fatto che la zona di … era in quel momento "abbastanza tranquilla", malgrado fosse fuori dalla zona sotto il controllo del Governo legittimo ed, invece, occupata dalle milizie fondamentalistiche islamiche che si riconoscono nell'Islam State e, infine, malgrado ... lo avesse avvertito di un pericolo imminente per il personale italiano in data 13 luglio 2015, ponendo in essere cosi precedenti e indipendente dall'azione dei soggetti, appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro - nella serie causale di eventi che costituivano condizioni senza le quali non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro di ..., ..., ... e ... e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il decesso di ... e ... avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016.

2. I fatti che hanno portato al presente processo, per quello che rileva in questa sede e per come ricostruito dai giudici merito, si riferiscono, dunque, alla morte dei due tecnici ... e ... dipendenti della (X) S.p.A., destinati a lavorare negli impianti della società committente "…" in territorio libico. Giunti insieme ad altri due colleghi, ... e ..., dall'Italia a …, in Tunisia, alle 18 di domenica 19 luglio 2015 con volo con scalo a Malta, anziché essere trasferiti nell'impianto suddetto ..., in Libia, a mezzo di una nave messa a disposizione dalla committente, i quattro tecnici vennero trasportati via terra con autovettura con autista.
Si trattò di una variazione di programma rispetto a quanto di regola avveniva per gli spostamenti da e per il sito ..., che era di regola effettuato ogni mercoledì sera a mezzo di una nave messa a disposizione dalla società … che copriva la tratta marittima …. Del cambiamento di programma i quattro tecnici vennero avvisati da (E), operation manager della (X) S.p.A. in Libia, che aveva organizzato il viaggio alternativo, predisponendo l'autovettura pick-up e l'autista ..., che già prestava questo servizio di autista da alcuni mesi per la (X) S.p.A..
Uno dei due lavoratori superstiti, ..., ha dichiarato di essere stato avvertito il 17 luglio del mutamento di programma, e ha aggiunto di averne informato i colleghi il successivo 19 luglio, allorquando li aveva incontrati all'aeroporto … per imbarcarsi sul volo per … con scalo a Malta.
I quattro tecnici, pertanto, giunti a … in Tunisia, vennero prelevati dall'autista libico, ... e fatti salire a bordo di un'autovettura pickup che li avrebbe condotti in territorio libico presso la citata destinazione.
Nel corso del tragitto in direzione …, però, intorno alle ore 21:40 circa, l'autovettura fu affiancata da altre due vetture i cui occupanti intimarono all'autista di fermarsi e, dopo aver fatto salire quest'ultimo su una delle loro vetture, lo abbandonarono, fuggendo con la stessa autovettura a bordo della quale si trovavano i quattro tecnici italiani.
Seguì, a tale episodio, un lungo periodo di prigionia, nel corso del quale i quattro tecnici italiani furono trasferiti in diversi rifugi e sottoposti a una lunga e costante privazione della loro libertà personale.
Il … si registrò l'epilogo tragico. ... e ... vennero separati dai compagni per essere condotti in un altro rifugio, e morirono perché raggiunti da numerosi colpi da arma da fuoco, in quanto il convoglio sul quale gli stessi si trovavano insieme ai loro sequestratori venne attaccato da soggetti armati non identificati. Il ... ed il ..., nel frattempo, rimasti soli all'interno del rifugio dov'erano stati imprigionati, riuscirono a scappare forzando la porta del locale e, una volta raggiunta la strada, intercettarono le forze di polizia libiche, che li consegnarono alle autorità italiane.

2.1. Il Giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità per l'omicidio colposo di ... e ... - in cooperazione colposa nell'omicidio doloso commesso dai sequestratori e da chi ha materialmente esploso i colpi d'arma da fuoco da cui è derivato il decesso - dei componenti del consiglio di amministrazione della (X) s.p,a. e ha accolto la richiesta di patteggiamento dell'operation manager della società, (E), al quale l'organo amministrativo aveva conferito la delega per la sicurezza nel compound, affidandogli autonomi poteri di gestione e di spesa, nonché quello di adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori in quel contesto.
Era stato il (E), pur essendo ben al corrente della pericolosità della situazione geo-politica e in particolare degli spostamenti all'interno del territorio libico, contravvenendo a quella che era la prassi adottata fino allora, che aveva disposto che il trasferimento dei quattro tecnici avvenisse via terra, poiché l'attesa della prima nave disponibile da ... a ... si sarebbe protratta per diversi giorni, il che avrebbe posposto l'inizio del lavoro nell'impianto libico.
Tuttavia, il Gup aveva ritenuto che, nel verificarsi dell'evento, avesse assunto rilevanza causale non solo la suddetta condotta del (E), ma anche quella dei componenti del consiglio di amministrazione della (X) S.p.A., (A), (C) e (B) che, omettendo di analizzare il rischio specifico e di prevedere le relative misure di prevenzione nel documento di valutazione dei rischi, avevano creato le condizioni perché tale condotta potesse attuarsi.

2.2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 luglio 2023, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati e da (X) S.p.A., ha assolto (A), (C), (B) dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto. Ha confermato, invece, l'affermazione di responsabilità dell'illecito amministrativo dell'ente (X) S.p.A. che ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello.
I giudici del gravame del merito hanno escluso qualunque incidenza causale rispetto all'evento del comportamento tenuto dai membri del c.d.a. di (X) S.p.A., sottolineando che: a. non è prevista l'adozione della forma scritta per l'adempimento dell'obbligo informativo; i lavoratori dipendenti impiegati sul territorio libico erano comunque a conoscenza dell'obbligatorietà dell'utilizzo del mezzo navale anziché terrestre per gli spostamenti da e per …; b. (A), Presidente del consiglio di amministrazione, aveva sempre mantenuto contatti diretti con (E) e, in una e-mail a lui inviata prima della vicenda in esame, si era raccomandato di utilizzare la rotta marittima come unica via di accesso al sito ...; c. la decisione di (E) era stata frutto di una sua personale iniziativa, non concordata con alcuno e contraria alla prassi costantemente seguita, tant'è che egli si era guardato bene dall'informare i vertici della società e che questi non erano, infatti, a conoscenza di tale scelta né, tanto meno, l'hanno avallata.
Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato che (B) e (C) erano consiglieri privi di deleghe operative e dunque non erano investiti dei poteri di gestione che avrebbero loro consentito di adottare gli atti organizzativi e le misure cautelari richiesti dalla legge, poteri affidati invece al Presidente del consiglio (A).
La Corte capitolina ha, invece, confermato anche la condanna dell'ente (X) S.p.A. per non aver adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati da parte di (E), quale persona avente poteri di gestione dell'unità organizzativa libica. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato (pagg. 17-20 sentenza) che: a. non era stato creato un modello organizzativo idoneo a contrastare scelte estemporanee e autonome dei dirigenti pericolose per l'integrità dei lavoratori né era stato elaborato un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie al suddetto modello; b. la società non era dotata di protocolli che prevedessero una puntuale formazione del personale rispetto ai rischi esogeni ed endogeni del paese in cui operavano, alcun criterio di tracciamento degli spostamenti del personale da e per il sito ..., la formazione di figure professionali appositamente destinate a gestire la security del personale impiegato nel sito e una specifica procedura per la prevenzione e per la gestione di sequestri di persona, eventi assolutamente prevedibili e frequenti in una area di crisi; c. le prescrizioni relative agli spostamenti dei lavoratori nel territorio libico, quantunque impartite ed asseritamente percepite dal (E) come vincolanti, non presentavano i caratteri della ritualità formale e della perentorietà sostanziale a causa della mancata procedimentalizzazione del sistema, di applicazione di regole cautelari previste a tutela dei lavoratori e la loro mancata collocazione all'interno del documento di valutazione dei rischi - DVR - societario; d. ciò ha fatto sì che (E) abbia agito con estrema disinvoltura, non prendendo minimamente in considerazione l'idea di chiedere un'autorizzazione formale che legittimasse la deroga ad una regola di condotta a lui impartita; e. era emblematico il comportamento delle quattro vittime del sequestro di persona, le quali non ebbero a sollevare obiezione alcuna circa il trasferimento terrestre, nell'evidente consapevolezza che esso non si traducesse nella violazione di alcun rigido protocollo.

3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
Il ricorso non censura il capo della sentenza relativo all'assoluzione dei due consiglieri di amministrazione privi di deleghe operative, ma solo la decisione, che reputa invece erronea e illegittima, con cui è stato assolto il Presidente del consiglio di amministrazione (A), che era investito del potere di gestione e onerato dell'obbligo del datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, in cui inserire le misure idonee ad evitare il pericolo dei sequestri di persona, per poi individuare gli strumenti idonei a prevenire le violazioni delle prescrizioni.
Con il primo motivo il PG ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell.....

 

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