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Sab, 7 Set 2024 |
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Con la sentenza n. 31665 della IV sezione penale, la Cassazione chiude la vicenda inerente al sequestro e successivo decesso di due dipendenti della società BONATTI S.p.A., vittime di un assalto da parte di ignoti mentre erano al lavoro in territorio libico per conto della medesima società - di Ciro Santoriello, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo
Come si ricorderà, la Bonatti S.p.A. operava da tempo in Libia allorquando, nel 2015, l'intensificarsi degli scontri in quel territorio e il peggioramento delle condizioni di sicurezza – segnalato alla società anche dal Ministero degli Esteri, con chiusura della stessa Ambasciata Italiana – faceva sì che la società disponesse il trasferimento degli uffici amministrativi da Tripoli al cantiere di Mellitah, in quanto protetto da servizio di sicurezza armata. Secondo le indicazioni provenienti dalla società, il trasporto dei dipendenti presso il nuovo luogo di lavoro doveva avvenire, per ragioni di sicurezza, via mare, ma un dirigente della Bonatti S.p.A. presente in loco e operation manager per la Libia della predetta persona giuridica, disponeva che il trasporto avvenisse invece via terra, il che consentiva ai guerriglieri di porre in essere un attentato ai danni dei lavoratori che si stavano trasferendo, sequestrando quattro di loro, due dei quali poi decedevano. In sede di merito, il dirigente che aveva dato disposizioni nel senso di effettuare trasporto via terra – anziché via mare – era condannato per il delitto di cui all'art. 589 c.p., proprio in ragione del fatto che la sua decisione aveva avuto un indiscutibile rilievo causale sull'accaduto, mentre erano assolti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società ritenendosi che l'accaduto fosse ricollegabile solo all'iniziativa estemporanea e improvvida dell'operation manager presente in Libia. Quanto alla Bonatti S.p.A., la stessa era dichiarata responsabile dell'illecito di cui all'art. 25-septies D.Lgs.n. 231 del 2001. I profili di responsabilità a carico dell'impresa erano individuati nel: 1) non aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire decisioni improvvide e imprudenti da parte dei dirigenti pericolose per l'integrità dei lavoratori, né era presente un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie a tale modello; 2) la società non era dotata di protocolli che prevedessero una puntuale formazione del personale rispetto ai rischi esogeni ed endogeni del paese in cui operavano, alcun criterio di tracciamento degli spostamenti del personale da e per il sito di Metillah, la formazione di .....
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