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Mar, 22 Apr 2025
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5 giugno 2024 (ud. 17 aprile 2024) n. 22586 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (Lesioni commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e per il cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato - In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:
Eugenia Serrao - Presidente
Vincenzo Pezzella - Relatore
Alessandro Ranaldi
Daniele Cenci
Anna Luisa Angela Ricci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(...) S.r.l.
avverso la sentenza del 10/07/2023 della Corte Appello di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. dalla l. 23 febbraio 2024 n. 18), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria di replica dell'Avv. … per la società ricorrente che ha insistito per l'accoglimento delle stesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 novembre 2020 il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ebbe a dichiarare l'imputato … colpevole del reato p. e p. dall'art. 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583, comma 1 nn. 1 e 2 cod. pen. perché in qualità di legale rappresentante della società "(...) S.r.l.", per colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia ed in particolare per non avere formato ed informato il dipendente ... sul corretto uso del carrello elevatore "..." (art. 71, comma 7, D.lgs. 81/2008) e per avere permesso che il carrello venisse utilizzato in maniera difforme al manuale di uso e manutenzione che prescriveva l'applicazione di una protezione in corrispondenza del comando n. 3 volante guida, proprio il comando sul quale era poggiata la mano del ... al momento dell'infortunio (art. 71, comma 4, D.lgs.81/2008), cagionava a questo ultimo, che, impegnato a prelevare, con l'utilizzo del carrello elevatore, un contenitore riposto nella parte bassa di uno scaffale sito nel reparto … restava schiacciato con la mano sinistra contro lo scaffale, l'amputazione traumatica totale della falange del terzo dito della mano sinistra e lesioni personali della durata di 52 giorni, in … il ….
Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, l'imputato venne condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Il giudice di primo grado ebbe anche a dichiarare la (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., responsabile dell'illecito amministrativo p. e p. dall'art. 25-septies, comma 3, D.lgs. 08.06.2008 n. 231 perché violando le disposizioni di cui all'art. 71, commi 4 e 7, D.lgs. 81/2008, non avendo formato ed informato il dipendente ... sull'utilizzo del carrello elevatore "..." né avendo provveduto a proteggere il comando n. 3 del volante guida conformemente al manuale di uso e manutenzione, cagionava al ... l'amputazione traumatica totale della falange del terzo dito della mano sinistra e lesioni personali della durata di 52 giorni. In ... il ….
Alla società venne applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 26.000 euro e la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di costruzione e riparazione delle macchine agricole per la durata di giorni dieci.
Il primo giudice, ricostruita la dinamica dell'infortunio e dato atto che lo stesso era occorso in quanto la persona offesa ... aveva posizionato il rubricato carrello in maniera perpendicolare invece che in maniera parallela alla scaffalatura, il che, unitamente a un dedotto problema di malfunzionamento dei comandi, aveva comportato lo schiacciamento della mano sinistra contro detta scaffalatura, ha ritenuto che l'evento fosse eziologicamente connesso alla mancata formazione e informazione del lavoratore, che aveva partecipato a un unico corso formativo sull'uso dei carrelli elevatori nell'anno 2001, allorquando i carrelli erano diversi da quelli in uso all'atto dell'infortunio, corso che peraltro aveva riguardato esclusivamente i limiti di velocità nell'uso dei carrelli elevatori, la verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza e la responsabilità del carrellista.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il manuale d'uso del rubricato carrello, che neppure era stato posto in visione al dipendente infortunato, indicava chiaramente come lo stesso doveva essere posizionato rispetto alla scaffalatura (con la conseguenza che non era ravvisabile il profilo di colpa inerente all'omessa applicazione di una protezione in corrispondenza del comando n. 3 del volante guida, sul quale era poggiata la mano del ... al momento dell'infortunio, in quanto non necessaria nel caso di uso corretto del carrello) e che, al di là del malfunzionamento dei comandi di direzione del carrello, dedotto dalla persona offesa e dal teste d'accusa …, anch'egli addetto all'uso dei carrelli, ma non acclarato dai tecnici del Servizio di Prevenzione, la condotta doverosa omessa, ovvero la formazione sul corretto uso del carrello, avrebbe con ragionevole certezza evitato il verificarsi dell'evento.
Il primo giudice, quindi, dato atto che gli obblighi formativi non sono esclusi né sono surrogabili dal bagaglio personale di conoscenza del lavoratore, ha confutato la tesi difensiva sulla cui scorta, a norma dell'art. 73, comma 5°, del D.lgs. n. 81/2008, spettava alla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni individuare le attrezzature di lavoro per le quali era prevista uria specifica abilitazione degli operatori, con la conseguenza che, essendo entrato in vigore detto accordo in data 12 marzo 2013, all'atto dell'infortunio non era ancora decorso il termine per adempiere all'obbligo di formazione specifica degli operatori destinati all'uso di dette attrezzature, osservando che la formazione specifica non poteva ritenersi sostitutiva di quella generica obbligatoria di cui agli artt. 71 e 73 del D.lgs. n. 81/2008, costituendo un obbligo ulteriore.
Nello specifico della responsabilità amministrativa dell'ente odierno ricorrente, il primo giudice ne ha ritenuto la sussistenza, sulla scorta dei criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio per la società della condotta del soggetto agente, ritenendo che la sistematica violazione della normativa inerente alla formazione e informazione dei dipendenti per un lasso temporale rilevante dovesse considerarsi deliberatamente attuata allo scopo di consentire all'ente un consistente risparmio di costi.

2. Sull'appello dell'imputato e del l.r.p.t. della società, con sentenza del 8 ottobre 2023, la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ... in ordine al reato ascrittogli per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la condanna della (...) S.r.l.
In sede di gravame del merito il difensore della (...) S.r.l. aveva formulato due motivi.
Con il primo motivo aveva invocato la "assoluzione" della propria assistita per insussistenza del reato presupposto, non essendo il fatto contestato previsto dalla legge come reato.
Al riguardo l'appellante aveva dedotto che, alla data del fatto, il datore di lavoro non era gravato dall'obbligo di formazione di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, non essendo ancora entrato in vigore l'accordo siglato nella Conferenza Permanente Stato-Regioni, e che, pertanto, la (...) S.r.l. non aveva violato alcuna disposizione sulla formazione, sottolineando altresì che non si rinveniva alcun "punto del processo" nel quale fosse stato chiarito quale attività formativa avrebbe in concreto consentito di evitare l'evento.
Con il secondo motivo, il difensore dell'ente aveva sostenuto l'insussistenza dell'illecito amministrativo in ragione del difetto dei criteri di imputazione soggettiva dell'interesse e del vantaggio riferibili all'imputato, tenu.....

 

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